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Cittadinanza italiana e sussidi ADI o SFL: conta il reddito

ADI e SFL non contano come reddito per la naturalizzazione. NASpI sì. Ecco le soglie, i 3 anni da costruire e gli errori che rovinano la pratica.

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Cos'è in due righe

Per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione devi dimostrare di avere un reddito stabile. L'Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) non vengono considerati reddito utile a questo scopo: sono sussidi assistenziali e, per definizione, segnalano una situazione di povertà. La NASpI invece conta, perché è un'indennità contributiva. Se il tuo reddito imponibile degli ultimi 3 anni non supera la soglia, la domanda viene respinta.

In sintesi

Costo 250€ contributo statale + 16€ marca da bollo
Tempi Istruttoria: 24-36 mesi. Verifica sui 3 anni d'imposta precedenti la domanda
Dove a Roma Prefettura di Roma — Via IV Novembre 119/A (solo domanda online ALI)
Soglia reddito minima 8.263,31€ lordi/anno (senza familiari a carico)
Documenti CU/730 ultimi 3 anni, permesso lungo periodo, certificato residenza storico, certificato carichi pendenti

Il requisito reddituale: le soglie esatte

La Legge 91/1992 e il DPR 572/1993 prevedono che, per la naturalizzazione, tu debba dimostrare risorse economiche sufficienti al tuo sostentamento e a quello dei familiari a carico. Il Ministero dell'Interno ha tradotto questo principio in soglie precise con la Circolare K.60.1 del 5 novembre 2007, ancora in vigore:

Situazione familiare Reddito minimo annuo lordo
Richiedente senza familiari a carico 8.263,31€
Con coniuge a carico 11.362,05€
Aggiunta per ogni figlio a carico +516,00€

Esempio concreto: se hai coniuge e 2 figli a carico, il reddito imponibile minimo richiesto è 11.362,05€ + 1.032€ = 12.394,05€ lordi all'anno.

La Prefettura verifica questi dati consultando l'Anagrafe Tributaria sulle 3 dichiarazioni dei redditi precedenti la domanda. Per chi presenta domanda nel 2026, si controllano gli anni d'imposta 2023, 2024 e 2025.

Quali redditi contano e quali no

Contano come reddito utile (perché sono imponibili IRPEF e continuativi):

  • lavoro dipendente (busta paga, CU)
  • lavoro autonomo e professionale
  • pensioni contributive (vecchiaia, anticipata, invalidità contributiva)
  • NASpI (indennità di disoccupazione: hai versato contributi, è un diritto maturato)
  • DIS-COLL (co.co.co.)
  • indennità di maternità INPS (sostitutiva della retribuzione)
  • cassa integrazione (CIGO, CIGS, FIS)
  • redditi da fabbricati o capitale se dichiarati

Non contano come reddito utile:

  • Assegno di Inclusione (ADI)
  • Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
  • ex Reddito di Cittadinanza (abrogato dal 31/12/2023)
  • Assegno Unico Universale per i figli
  • pensione di invalidità civile (non contributiva)
  • indennità di accompagnamento
  • bonus sociali (luce, gas, acqua)

Il motivo è semplice: chi percepisce ADI o SFL ha un ISEE sotto 6.000-10.140 euro. Per il Ministero, questa situazione è incompatibile con l'autosufficienza economica richiesta per la naturalizzazione.

Cosa succede se presenti la domanda mentre ricevi ADI o SFL

La Prefettura di Roma (Via IV Novembre 119/A) istruisce la pratica accedendo direttamente all'Anagrafe Tributaria. Non è necessario che tu dichiari esplicitamente di ricevere ADI: la Prefettura lo vede comunque.

Se il reddito imponibile risulta sotto soglia, arriva un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Hai 10 giorni per presentare osservazioni scritte. Se non chiarisci o se le osservazioni non sono sufficienti, il Ministero emette un decreto di rigetto.

A quel punto hai due strade: fare ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni (percorso lungo e costoso, esiti incerti) oppure attendere di maturare le condizioni giuste e ripresentare la domanda.

Come costruire i 3 anni giusti

Se ora ricevi ADI o SFL e vuoi in futuro richiedere la cittadinanza, la strategia più solida è questa:

  1. Prima trova un lavoro regolare che ti garantisca un reddito sopra soglia.
  2. Una volta che il lavoro ti supera la soglia, l'INPS interromperà automaticamente l'ADI o l'SFL (non serve una rinuncia manuale in molti casi, ma conviene comunicarlo comunque entro 15 giorni).
  3. Lavora regolarmente per 3 anni consecutivi con reddito imponibile sopra 8.263,31€ (o la soglia adeguata alla tua situazione familiare).
  4. Conserva tutti i contratti, le buste paga e le Certificazioni Uniche.
  5. Solo dopo questi 3 anni "puliti" presenta la domanda di cittadinanza sul portale ALI Cittadinanza.

Non aspettare di accumulare anni di residenza sperando che bastino: senza reddito adeguato, nemmeno 20 anni di permanenza regolare portano alla naturalizzazione.

Errori da evitare

  1. Non dichiarare ADI/SFL sperando che non si veda. La Prefettura consulta l'Anagrafe Tributaria in automatico. Dichiarare il falso in un'autocertificazione è un reato (art. 76 DPR 445/2000) e porta al rigetto più denuncia.
  2. Confondere NASpI con ADI. Sono misure molto diverse: la NASpI è contributiva, l'hai maturata versando contributi da lavoratore dipendente, ed è considerata reddito utile. L'ADI è assistenziale e non conta. Non rinunciare alla NASpI pensando che peggiori la tua posizione.
  3. Rivolgersi ad agenzie che promettono la cittadinanza garantita a pagamento. La domanda si presenta solo online sul portale ALI Cittadinanza e la decisione spetta al Ministero dell'Interno. Nessuna agenzia privata può influire sull'esito.

Casi particolari

Avevi ADI nel passato ma ora hai un lavoro stabile: la verifica copre 3 anni. Se in quel triennio hai sia periodi di ADI sia periodi di lavoro, conta solo il reddito imponibile da lavoro. Se supera la soglia annua, la domanda può andare a buon fine. Calcola bene prima di presentarla.

Il tuo coniuge italiano percepisce ADI: per la cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91/1992) il requisito reddituale non è previsto dalla legge, ma il Ministero valuta la situazione complessiva. Se tu, come richiedente straniero, hai redditi propri sufficienti, la presenza di ADI nel nucleo non causa rigetto automatico.

Sei rifugiato riconosciuto: i requisiti di residenza scendono a 5 anni (art. 9 comma 1 lett. e L. 91/1992), ma il requisito reddituale rimane. Se il reddito è basso per difficoltà oggettive e documentate (e non per scelta di vivere di sussidi), il Ministero può valutare con maggiore flessibilità. Documenta sempre gli sforzi di integrazione lavorativa.

Hai solo la pensione di invalidità civile: non conta, perché è assistenziale e non imponibile IRPEF. Se invece hai la pensione di invalidità contributiva INPS (riservata a chi ha versato contributi), quella conta come reddito utile.

Chiedi la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis): il requisito reddituale non si applica. Vale solo la prova della discendenza in linea retta da un cittadino italiano.

Come presentare la domanda a Roma

La domanda si presenta esclusivamente online sul portale ALI Cittadinanza con SPID o CIE. Dopo l'invio telematico, la pratica è istruita dalla Prefettura di Roma (Via IV Novembre 119/A, 00187 Roma — centralino 06 67291).

Dovrai caricare: le Certificazioni Uniche (CU) o i 730 degli ultimi 3 anni d'imposta, il certificato penale e carichi pendenti, il permesso di soggiorno per lungo periodo (o provvedimento di riconoscimento status per rifugiati), il certificato storico di residenza.

Il contributo statale è di 250 euro (versamento su c/c postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno) più una marca da bollo da 16 euro sulla domanda. Le eventuali traduzioni giurate di documenti esteri hanno costi variabili (50-200 euro ciascuna).

Per assistenza gratuita nella preparazione della pratica:

  • ACLI Roma — Via Marcora 18/20 — tel. 06 884461
  • CAF CGIL Roma — Via Buonarroti 51 — tel. 06 4673501
  • Patronato INCA Roma — Via Buonarroti 12 — tel. 06 4670391
  • Patronato ITAL UIL Roma — Via Po 162 — tel. 06 8412341

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 1992 n. 91, DPR 12 ottobre 1993 n. 572, DPR 18 aprile 1994 n. 362, DL 4 ottobre 2018 n. 113 conv. L. 132/2018, DL 48/2023 conv. L. 85/2023, Circolare Ministero Interno K.60.1 del 5/11/2007, Circolare Min. Interno prot. 2547 del 7/3/2017.