Aprire una SRL o SPA in Italia da straniero: la reciprocità
UE, extra-UE con permesso, extra-UE dall'estero: le regole cambiano. Ecco chi può costituire una società in Italia e come farlo step by step.
Cos'è in due righe
Uno straniero può aprire una SRL o una SPA in Italia. Le regole dipendono dalla tua nazionalità e dalla tua situazione: se sei cittadino UE o hai un permesso di soggiorno valido, procedi come un italiano. Se sei extra-UE e non risiedi in Italia, devi prima ottenere la verifica della condizione di reciprocità dal Ministero degli Affari Esteri (MAECI).
In sintesi
| Costo | Verifica MAECI: gratuita. Notaio SRL: 1.500-3.000€. Diritti Camera di Commercio: 200-300€ |
| Tempi | Verifica MAECI: 15-30 giorni. Costituzione società dopo verifica: 1-7 giorni. Totale extra-UE non residente: 30-60 giorni |
| Dove a Roma | Notaio di fiducia; Camera di Commercio di Roma per il Registro Imprese |
| Documenti | Passaporto, codice fiscale italiano, permesso di soggiorno (se applicabile), attestazione MAECI (solo per extra-UE non residente) |
Chi può farlo e con quali regole
Ci sono tre situazioni principali, con percorsi diversi.
Sei cittadino UE, SEE o Svizzero? Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 49 e 54 TFUE) ti garantisce la stessa libertà di stabilimento degli italiani. Non serve alcuna verifica aggiuntiva: vai dal notaio con documento d'identità e codice fiscale e procedi.
Sei cittadino extra-UE con un permesso di soggiorno italiano valido? L'art. 1 del DPR 394/1999 ti esonera dalla condizione di reciprocità. Il permesso deve essere per lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia, asilo, protezione internazionale o sussidiaria, oppure carta di soggiorno/permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Basta mostrare il permesso al notaio e procedere.
Sei cittadino extra-UE e non risiedi in Italia? Devi soddisfare la condizione di reciprocità: il tuo Paese deve consentire agli italiani le stesse attività imprenditoriali che tu vuoi svolgere qui. La verifica la fa il MAECI ed è obbligatoria prima della firma dal notaio.
Cos'è la condizione di reciprocità
L'art. 16 delle disposizioni preliminari del Codice Civile stabilisce che uno straniero può esercitare diritti civili in Italia — incluso costituire una società — solo se il suo Paese riconosce agli italiani gli stessi diritti.
La verifica non è una risposta unica per tutto: si valuta caso per caso in base al tipo di società (SRL, SPA, SNC...), al tipo di attività economica, al ruolo che lo straniero ricoprirà (socio, amministratore, sindaco) e agli eventuali trattati bilaterali in vigore tra Italia e quel Paese.
Alcuni Paesi hanno accordi storici con l'Italia — come gli USA (Trattato di amicizia del 1948) — che rendono la reciprocità generalmente presunta. I rifugiati e gli apolidi sono equiparati ai cittadini italiani per effetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Convenzione di New York del 1954.
Come si verifica la reciprocità
La verifica avviene sul sito ufficiale del MAECI: cerca il Paese di cittadinanza e controlla se esiste un'attestazione già pubblicata che copre il tuo caso.
Se la scheda del tuo Paese non risponde alla tua situazione specifica, il notaio o la Camera di Commercio invia un'istanza via PEC alla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI. La risposta arriva entro 15-30 giorni ed è gratuita.
Procedura passo-passo
Se sei cittadino UE o SEE
- Ottieni il codice fiscale italiano presso l'Agenzia delle Entrate o il Consolato italiano nel tuo Paese.
- Prenota un notaio a Roma per l'atto costitutivo.
- Iscriviti al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma.
- Apri partita IVA, INPS e INAIL.
Se sei extra-UE con permesso di soggiorno
- Verifica che il permesso sia in corso di validità e consenta l'attività imprenditoriale.
- Usa o richiedi il tuo codice fiscale italiano.
- Procedi come un cittadino UE: notaio, Registro Imprese, INPS, INAIL.
Se sei extra-UE non residente in Italia
- Richiedi il codice fiscale italiano tramite il Consolato italiano nel tuo Paese oppure tramite un procuratore presso l'Agenzia delle Entrate.
- Tramite il notaio italiano, presenta al MAECI istanza di verifica della reciprocità indicando il tipo di società, l'attività economica e il tuo ruolo (socio, amministratore, ecc.).
- Attendi il parere ufficiale del MAECI (15-30 giorni).
- Se la reciprocità è accertata, rilascia una procura speciale notarile (se non puoi venire in Italia di persona), tradotta e apostillata.
- Il notaio italiano rogita l'atto costitutivo e la società viene iscritta al Registro Imprese.
- Per l'apertura del conto corrente, preparati a un controllo antiriciclaggio più approfondito se l'amministratore è extra-UE non residente.
Quali società puoi costituire
Tutti i tipi previsti dal Codice Civile italiano sono accessibili (con le condizioni descritte sopra):
- SRL — capitale minimo 1€
- SRLs (Semplificata) — solo persone fisiche, capitale 1-9.999€
- SPA — capitale minimo 50.000€
- SNC, SAS, SAPA
- Cooperativa
- Ditta individuale — per extra-UE richiede permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Errori da evitare
- Costituire la società senza aver ottenuto la verifica MAECI se sei extra-UE non residente. Il notaio non può rogitare l'atto senza il parere ufficiale, e un atto costituito in violazione di questa regola è nullo.
- Firmare procure in bianco. La procura deve essere specifica per la costituzione di quella precisa società: nome, tipo, sede, oggetto sociale.
- Fidarsi di intermediari che promettono di aggirare la reciprocità. Non esistono scorciatoie legittime per questo passaggio.
- Confondere visto turistico con documento di residenza. La cittadinanza si verifica con il passaporto in corso di validità. Un visto turistico o un'autorizzazione ESTA non cambiano il regime applicabile.
- Rinunciare se il Paese non è in lista MAECI. L'assenza di una scheda precompilata non significa che la reciprocità manchi: presenta un'istanza specifica e attendi la risposta ufficiale.
Casi particolari
Hai un permesso di soggiorno per studio? L'attività imprenditoriale con questo tipo di permesso è limitata. Verifica con il notaio prima di procedere.
Vuoi entrare come socio in una società italiana già esistente? Se acquisti quote di una società già costituita e sei extra-UE non residente, serve comunque la verifica della reciprocità.
Hai cambiato cittadinanza dopo aver costituito la società? La società rimane valida. La reciprocità si verifica solo al momento dell'atto costitutivo.
Stai valutando un visto per lavoro autonomo? Puoi richiedere l'ingresso in Italia per avviare un'attività imprenditoriale tramite il Decreto Flussi annuale o per il canale ordinario, previo nulla osta provinciale. Questo cambia il tuo profilo da "extra-UE non residente" a "extra-UE con permesso" una volta ottenuto il titolo di soggiorno.
Fonti ufficiali
- MAECI — Condizione di reciprocità
- MAECI — Servizi per stranieri
- Camera di Commercio di Roma — Registro Imprese
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Ministero dell'Interno — Immigrazione e asilo
Riferimenti normativi: Codice Civile artt. 2247 ss. (società), art. 16 disp. prel. Codice Civile (condizione di reciprocità), DPR 394/1999 art. 1 (esonero per stranieri regolari), D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), TFUE artt. 49 e 54 (libertà di stabilimento UE), Convenzione di Ginevra 1951, Convenzione di New York 1954.