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Spese condominiali a Roma: chi paga cosa tra inquilino e proprietario

Ordinarie o straordinarie? Dipende da chi sei: inquilino o proprietario. La guida con la tabella completa e gli errori da non fare.

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Cos'è in due righe

Le spese condominiali si dividono in due categorie: quelle ordinarie, che paga chi abita la casa, e quelle straordinarie, che restano a carico di chi possiede l'immobile. La distinzione non è arbitraria: la stabilisce la legge e una tabella condivisa tra sindacati inquilini e associazioni dei proprietari.

Se sei in affitto a Roma, sapere questa differenza ti protegge da richieste illegittime e ti aiuta a capire cosa trovi nel rendiconto annuale del condominio.

In sintesi

Costo Quota media mensile: 30-80 € (senza ascensore) / 80-220 € (con ascensore e portierato) per 70-90 mq
Tempi Rendiconto annuale obbligatorio; pagamento di norma trimestrale o quadrimestrale
Dove a Roma Gestito dall'amministratore del condominio; controversie al Giudice di Pace (Via Teulada 36) fino a 5.000 €
Documenti Regolamento condominiale, tabella oneri accessori, rendiconto annuale

Ordinarie o straordinarie: la regola di base

La logica è semplice: chi usa paga, chi possiede investe.

Le spese ordinarie riguardano la gestione quotidiana dei servizi comuni: pulizia delle scale, luce dell'androne, manutenzione ordinaria dell'ascensore, combustibile per il riscaldamento centralizzato, stipendio del portiere, giardinaggio di routine, spurgo e disinfestazioni. Se sei in affitto, queste voci sono a tuo carico.

Le spese straordinarie riguardano la conservazione e il miglioramento dell'immobile: rifacimento del tetto, della facciata, sostituzione dell'ascensore o della caldaia centralizzata, adeguamento degli impianti a nuove norme. Queste restano sempre al proprietario, anche se sei tu a vivere nell'appartamento.

Il riferimento ufficiale è la Tabella degli oneri accessori concordata tra Confedilizia (proprietari) e le organizzazioni degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT), recepita anche negli Accordi Territoriali di Roma per i contratti a canone concordato (3+2).

La tabella: le voci più frequenti

Voce Inquilino Proprietario
Pulizia scale e androne 100% 0%
Energia elettrica scale/androne 100% 0%
Ascensore — manutenzione ordinaria ed energia 100% 0%
Ascensore — sostituzione o adeguamento norme 0% 100%
Caldaia centralizzata — combustibile e manutenzione ordinaria 100% 0%
Caldaia centralizzata — sostituzione 0% 100%
Portiere — stipendio, contributi, TFR 90% 10%
Giardiniere — manutenzione ordinaria 100% 0%
Rifacimento tetto, facciata, lastrico 0% 100%
Amministratore — compenso ordinario 0% 100%
TARI (rifiuti) 100% 0%
IMU e tasse sull'immobile 0% 100%

Nota: alcuni contratti prevedono che una piccola quota del compenso dell'amministratore (fino al 10%) sia ribaltata sull'inquilino come voce ordinaria. Controlla sempre il tuo contratto.

Come funziona il condominio

Un condominio nasce quando in un edificio ci sono almeno due proprietari distinti. Se i condomini sono più di otto, la nomina di un amministratore è obbligatoria per legge (art. 1129 c.c.).

L'amministratore gestisce i pagamenti ai fornitori, raccoglie le quote, prepara il rendiconto annuale (obbligatorio) e convoca l'assemblea almeno una volta l'anno.

Le spese si ripartiscono in base alle tabelle millesimali: ogni unità ha un valore proporzionale all'intero edificio. Esistono tabelle diverse per l'ascensore (chi abita ai piani alti paga di più), per le scale e per il riscaldamento. Il piano terra, ad esempio, non paga la sostituzione integrale dell'ascensore (art. 1124 c.c.), ma può pagare la manutenzione ordinaria se ne usufruisce.

I tuoi diritti come inquilino

All'inizio del contratto il proprietario deve consegnarti copia del regolamento condominiale, l'ultima rata condominiale pagata e la tabella degli oneri accessori.

Durante il contratto puoi pagare le quote al proprietario (che poi le gira all'amministratore) oppure direttamente all'amministratore, se il contratto lo prevede. In entrambi i casi, hai diritto di ricevere il rendiconto consuntivo annuale e di visionare la contabilità condominiale relativa alle voci a tuo carico entro 60 giorni dalla richiesta scritta (art. 9 L. 392/1978).

Se il proprietario non ti fornisce il rendiconto nei tempi previsti, puoi sospendere il pagamento delle quote accessorie.

A fine contratto, il conguaglio finale va regolato entro 60 giorni dalla riconsegna delle chiavi. Richiedi una liberatoria scritta dall'amministratore o dal proprietario che attesti la tua posizione in regola.

Sul diritto di voto in assemblea: come inquilino puoi partecipare e votare solo sulle decisioni riguardanti il riscaldamento centralizzato, il condizionamento e i servizi comuni che paghi direttamente. Non voti sulle spese straordinarie.

Errori da evitare

  1. Pagare spese straordinarie senza contestare. Se il proprietario ti chiede la quota per il rifacimento del tetto o della facciata, la richiesta è illegittima. Conserva tutte le ricevute: puoi recuperare le somme versate indebitamente entro dieci anni.
  2. Accettare un rendiconto senza richiederlo. Hai diritto di controllare la contabilità. Se le voci non sono chiare o dettagliate, scrivi al proprietario (raccomandata o PEC) e chiedi il dettaglio entro 60 giorni.
  3. Non verificare il contratto sulle quote dell'amministratore. La tabella ufficiale pone il compenso dell'amministratore a carico del proprietario, ma alcune clausole contrattuali trasferiscono una parte sull'inquilino. Leggilo prima di firmare.

Casi particolari

Affitto breve o turistico: le spese condominiali restano interamente a carico del proprietario, che gestisce l'attività in prima persona.

Contratto transitorio (massimo 18 mesi): si applica la stessa tabella degli oneri accessori, salvo diverse pattuizioni specifiche.

Comodato d'uso gratuito: il comodatario paga le spese di godimento (le ordinarie) come farebbe un inquilino, salvo patti contrari (art. 1808 c.c.).

L'amministratore ti contatta direttamente: non è corretto. Il debitore principale verso il condominio è sempre il proprietario. L'inquilino paga al proprietario; solo se il contratto lo prevede espressamente può pagare direttamente all'amministratore.

Controversie: per questioni fino a 5.000 € puoi rivolgerti al Giudice di Pace di Roma (Via Teulada 36). Prima del giudice è obbligatoria la mediazione (D.Lgs. 28/2010 art. 5). Per importi superiori è competente il Tribunale Civile di Roma (Viale Giulio Cesare 54).

Se hai bisogno di orientamento gratuito, i sindacati degli inquilini a Roma offrono consulenza ai tesserati: SUNIA Lazio (Via Buonarroti 51, tel. 06 4441351), SICET CISL (Via Po 21, tel. 06 8473430), UNIAT UIL (Via Bombelli 11, tel. 06 5921779).

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: Codice Civile artt. 1117-1139, 1576, 1609, 1124; Legge 392/1978 art. 9; Legge 431/1998; Legge 220/2012; DM 11/02/1977 e Tabella oneri accessori Confedilizia-SUNIA-SICET-UNIAT; Accordi Territoriali Roma 2018.