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Riduzione 35% contributi INPS forfettario: come richiederla

Se sei artigiano o commerciante in forfettario puoi pagare il 35% in meno di contributi INPS. Ma c'è un costo nascosto sulla pensione futura.

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Cos'è in due righe

Se hai una Partita IVA in regime forfettario e sei iscritto alla gestione INPS Artigiani e Commercianti, puoi richiedere una riduzione del 35% su tutti i contributi previdenziali. Il minimale fisso annuo scende da circa 4.500 euro a circa 2.900 euro, con un risparmio reale di oltre 1.500 euro all'anno. La riduzione non è automatica: va chiesta entro il 28 febbraio e comporta una pensione futura più bassa.

In sintesi

Costo Gratuito (la richiesta non costa nulla)
Tempi Domanda entro 28 febbraio dell'anno di applicazione
Dove Portale INPS con SPID/CIE/CNS · oppure patronato gratuito
Risparmio annuo ~1.550€ sul minimale artigiani · ~1.580€ commercianti

Chi può richiederla e chi no

La riduzione spetta solo a chi è contemporaneamente in regime forfettario (Legge 190/2014) e iscritto alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti dell'INPS.

Non puoi richiederla se:

  • sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipicamente i liberi professionisti con codice ATECO da prestazione di servizi: consulenti, web designer, grafici, ecc.)
  • sei iscritto a una cassa professionale privata (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti)
  • applichi il regime ordinario o semplificato anziché il forfettario
  • sei socio di Srl o di società di persone

Quanto paghi con e senza riduzione (importi 2026 indicativi)

Senza riduzione

Voce Artigiani Commercianti
Aliquota IVS ~24,00% ~24,48%
Minimale fisso annuo ~4.430€ ~4.515€
Reddito minimo convenzionale ~18.415€ ~18.415€

Con riduzione 35%

Voce Artigiani Commercianti
Aliquota IVS effettiva ~15,60% ~15,91%
Minimale fisso ridotto ~2.880€ ~2.935€
Risparmio annuo sul minimale ~1.550€ ~1.580€

La riduzione si applica sia al minimale fisso sia ai contributi sulla parte di reddito che supera il minimale. Non si applica al contributo di maternità (circa 7,44 euro all'anno) né, per i commercianti, all'aliquota per l'indennizzo di cessazione attività.

Esempio pratico: commerciante forfettario a Roma

Maria apre un e-commerce (codice ATECO 47.91.10) come ditta individuale in forfettario. Reddito 2026: 30.000 euro.

Senza riduzione:

  • Minimale: ~4.515€
  • Eccedenza: 30.000 - 18.415 = 11.585€ x 24,48% = ~2.836€
  • Totale annuo: ~7.350€

Con riduzione 35%:

  • Minimale ridotto: ~2.935€
  • Eccedenza ridotta: 11.585 x 15,91% = ~1.843€
  • Totale annuo: ~4.780€
  • Risparmio: ~2.570€/anno

Come fare la richiesta

La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS:

  1. Vai su inps.it e accedi alla tua area personale (MyINPS)
  2. Cerca il servizio "Regime contributivo agevolato per i contribuenti soggetti al regime forfetario"
  3. Compila la dichiarazione: attesta che sei in regime forfettario e vuoi aderire all'agevolazione
  4. Invia

In alternativa, puoi rivolgerti a un patronato (ACLI, INCA, ITAL, INAS): il servizio è gratuito.

Dopo la richiesta, l'INPS aggiorna il tuo piano contributivo. Nei mesi successivi ricevi i modelli F24 con gli importi già ridotti del 35%. Le quattro scadenze annuali rimangono le stesse: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio.

Scadenze da non perdere

Situazione Termine
Nuova attività (apri P.IVA forfettaria) Entro la comunicazione di inizio attività all'INPS
Prima richiesta per attività già in corso Entro 28 febbraio dell'anno di applicazione
Passi da regime ordinario a forfettario Entro 28 febbraio dell'anno in cui applichi il forfettario

Se perdi il 28 febbraio non puoi fare la richiesta retroattiva: devi aspettare l'anno successivo.

L'effetto sulla pensione: cosa devi sapere

Pagare il 35% in meno di contributi non riduce gli anni accreditati (l'anzianità contributiva rimane intera, come confermato dalla Circolare INPS 35/2016), ma riduce il montante contributivo, cioè la "tasca virtuale" da cui viene calcolato l'importo della tua pensione futura.

Con 30.000 euro di reddito annuo, la differenza di montante tra un anno con e senza riduzione è di circa 2.570 euro. Su 30 anni di lavoro, questo si traduce in una riduzione della pensione mensile stimata tra 350 e 450 euro rispetto a chi ha versato i contributi pieni (a parità di reddito e con i coefficienti di trasformazione attuali).

Quando conviene applicare la riduzione

  • Se sei giovane e hai tempo per costruire un montante più alto in futuro
  • Se hai già contributi versati in passato (da lavoro dipendente o altra gestione)
  • Se reinvesti il risparmio in un fondo pensione complementare
  • Se sei già pensionato e la P.IVA è un'attività secondaria

Quando non conviene

  • Se il forfettario è la tua unica fonte contributiva e non hai altro
  • Se sei vicino alla pensione e ogni euro di montante conta
  • Se vuoi accedere a forme pensionistiche che richiedono un montante alto (come Opzione Donna o Quota 41)

Quando decade l'agevolazione

La riduzione si disattiva automaticamente se:

  • esci dal regime forfettario (ad esempio perché superi gli 85.000 euro di ricavi)
  • chiudi la Partita IVA o cessi l'attività
  • cambi gestione INPS (passi da artigiano a commerciante o alla Gestione Separata)
  • comunichi volontariamente la rinuncia all'INPS

Dall'anno successivo alla decadenza torni a pagare i contributi pieni. Se rientri nel forfettario dopo essere uscito, devi rifare la richiesta: l'agevolazione non si riattiva da sola, e vale di nuovo il termine del 28 febbraio.

Errori da evitare

  1. Pensare che valga anche per i professionisti. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata (consulenti, web designer, grafici) non hanno diritto ad alcuna riduzione. La misura è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti con gestione IVS.
  2. Confondere la riduzione con la scadenza dei 5 anni. La riduzione del 35% non scade dopo 5 anni: resta valida finché sei in forfettario. Quello che scade dopo 5 anni è l'aliquota IRPEF agevolata al 5%, che riguarda le tasse, non i contributi.
  3. Pagare qualcuno per fare la richiesta. La pratica si completa in pochi minuti sul sito INPS. Non devi pagare nessuno: diffida di chi ti chiede compensi per questo servizio.

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: Legge 190/2014 art. 1 commi 77-84, Legge 145/2018 art. 1 commi 9-11, Legge 197/2022, Circolare INPS 35/2016, Circolare INPS 22/2015.