Ospitare qualcuno a casa a Roma: la comunicazione obbligatoria entro 48 ore
Hai un amico o parente che viene a stare da te? Devi comunicarlo alle autorità entro 48 ore dall'arrivo. La procedura è gratis, si fa online e ti protegge in caso di controlli.
Cos'è in due righe
Quando ospiti qualcuno a casa tua per un periodo significativo, la legge ti obbliga a comunicarlo alle autorità entro 48 ore dall'arrivo. Non importa se è un parente, un amico o un collega: la comunicazione è richiesta sia per gli ospiti stranieri extra-UE sia per gli italiani e i cittadini europei. È completamente gratuita, si fa online in pochi minuti e serve a tutelare te in caso di controlli.
In sintesi
| Costo | Gratuita. PEC: 0€. Raccomandata A/R: 7-10€. Nessuna marca da bollo. |
| Tempi | Entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite. |
| Dove a Roma | Online (portale Alloggiati Web o sito Polizia di Stato). In presenza: Questura di Roma - Via Teofilo Patini 23 (ospiti extra-UE) o Commissariato/Carabinieri di zona (ospiti italiani e UE). |
| Documenti | Tuo documento d'identità, documento dell'ospite, eventuale permesso di soggiorno (per extra-UE), dati dell'immobile. |
Due regole diverse a seconda della cittadinanza dell'ospite
La procedura cambia in base a chi stai ospitando.
Se l'ospite è cittadino extra-UE (non europeo), devi fare una comunicazione di ospitalità alla Questura — Ufficio Immigrazione di Roma, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). L'obbligo scatta a prescindere dal motivo del soggiorno: turismo, studio, visita di famiglia, lavoro. Vale anche se l'ospite è un tuo parente stretto.
Se l'ospite è italiano o cittadino UE/SEE, devi fare la dichiarazione di cessione del fabbricato alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, ai sensi dell'art. 12 della Legge 191/1978. Per questa seconda procedura, l'obbligo si applica quando l'ospitalità supera il mese. Se il soggiorno è inferiore a 30 giorni tra italiani e UE, la comunicazione non è obbligatoria.
In entrambi i casi la comunicazione è gratuita e non comporta tasse né variazioni di stato civile o anagrafico per l'ospite.
Come fare la comunicazione
Per ospiti extra-UE — Portale Alloggiati Web
Il modo più comodo è online:
- Vai su alloggiatiweb.poliziadistato.it
- Registrati con SPID, CIE o CNS
- Inserisci i dati dell'ospite: nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, numero del documento, eventuale permesso di soggiorno, data di inizio ospitalità e indirizzo
- Salva e scarica la ricevuta
In alternativa puoi andare di persona alla Questura di Roma — Ufficio Immigrazione, Via Teofilo Patini 23, 00155 Roma (centralino: 06 46861), oppure inviare il modulo via PEC all'indirizzo ufficio.immigrazione.questura.roma@pecps.poliziadistato.it.
Per ospiti italiani o UE — Cessione del fabbricato
Anche in questo caso puoi fare tutto online tramite il portale della Polizia di Stato con SPID o CIE, compilando il modulo di cessione fabbricato con i tuoi dati, quelli dell'ospite, l'indirizzo e la durata. Riceverai una conferma via PEC.
In presenza: vai al Commissariato di Polizia di zona oppure alla Stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo da compilare è il Mod. 213, la ricevuta è gratuita.
Nota utile. Se hai un contratto di affitto già registrato all'Agenzia delle Entrate, quella registrazione vale già come cessione del fabbricato: non devi fare una comunicazione separata per l'inquilino.
Ospitare non è dare la residenza
Questi sono due procedimenti completamente diversi. Tienili separati:
- Comunicazione di ospitalità: l'ospite rimane con la propria residenza altrove. Tu segnali alle autorità che qualcuno sta temporaneamente da te. Non cambia nulla a livello anagrafico.
- Cambio di residenza: l'ospite sposta ufficialmente la propria residenza al tuo indirizzo. È una procedura separata che si fa all'Anagrafe del Comune di Roma (online tramite ANPR su anagrafenazionale.interno.it, oppure in presenza all'Anagrafe Centrale di Via Luigi Petroselli 50 o alle sedi municipali). Richiede documenti aggiuntivi e una verifica della Polizia Locale entro 45 giorni.
Spesso si fanno entrambe le cose: prima la comunicazione di ospitalità, poi il cambio di residenza qualche settimana dopo.
Errori da evitare
- Pensare che "è parente, non serve comunicare". La legge non fa eccezioni per i familiari: vale per tutti, sia per gli ospiti extra-UE (art. 7 TU Immigrazione) sia per italiani e UE (Legge 191/1978).
- Confondere 30 giorni con 48 ore. La comunicazione va fatta entro 48 ore dall'arrivo. Il limite di un mese riguarda solo i soggiorni di italiani e UE ai fini della cessione fabbricato. Per gli extra-UE la comunicazione è sempre dovuta, a prescindere dalla durata.
- Non conservare la ricevuta. Stampa o salva sempre la conferma. In caso di controlli, quella ricevuta dimostra che hai fatto tutto correttamente.
Casi particolari
Ospite richiedente asilo o protezione internazionale. Devi fare la comunicazione alla Questura entro 48 ore, allegando copia del permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'ospite mantiene tutti i suoi diritti (accesso alla sanità, inclusione nei programmi SAI/CAS).
Ospite straniero senza permesso di soggiorno. Fare la comunicazione di ospitalità non basta a sanare la posizione irregolare della persona. Ospitare uno straniero privo di permesso può configurare il reato di favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12 TU Immigrazione). In caso di dubbio, contatta un patronato specializzato come ARCI Solidarietà Roma (06 41734712), Caritas Roma — Centro Immigrati (Via delle Zoccolette 19, 06 88815120) o ASGI (asgi.it).
Casa in affitto: serve il permesso del proprietario? No. Il conduttore può ospitare chi vuole senza chiedere autorizzazione. Tuttavia, molti contratti contengono clausole che vietano la coabitazione prolungata di terzi non familiari. In quel caso è prudente informare il proprietario.
Casa popolare ATER. L'ospitalità prolungata richiede autorizzazione da ATER. Senza, rischi sanzioni e la decadenza dall'assegnazione.
Airbnb e affitti brevi da privato. Se sei host e affitti come privato, devi fare la comunicazione tramite il portale Alloggiati Web per ogni ospite entro 24 ore dall'arrivo. Non è la struttura ricettiva a farlo al posto tuo.
Fonti ufficiali
- Polizia di Stato
- Questura di Roma
- Alloggiati Web — Polizia di Stato
- Ministero dell'Interno
- Roma Capitale — Anagrafe
- ANPR — Anagrafe Nazionale
- DLgs 286/1998 TU Immigrazione (Normattiva)
- Legge 191/1978 (Normattiva)
Riferimenti normativi: DLgs 25/07/1998 n. 286 art. 7; Legge 18/05/1978 n. 191 art. 12; DPR 30/05/1989 n. 223; Codice Civile artt. 43-44; DL 09/02/2012 n. 5 conv. Legge 04/04/2012 n. 35.