IRES per la SRL: aliquota, calcolo e come ridurla
L'IRES è la tassa che la tua SRL paga sugli utili. Aliquota fissa al 24%, ma il reddito imponibile non è uguale all'utile di bilancio. Ecco come funziona davvero.
Cos'è in due righe
L'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è la tassa che la tua SRL paga sugli utili ogni anno. L'aliquota è fissa al 24%, senza scaglioni: vale uguale per tutti, dal primo euro. Il punto chiave è che la base su cui si calcola non è l'utile del bilancio, ma il reddito imponibile fiscale, che può essere diverso — spesso più alto — per via delle variazioni previste dal TUIR.
In sintesi
| Costo | 24% sul reddito imponibile. 20% con IRES premiale (requisiti 2025). 34,5% per società di comodo. |
| Tempi | Dichiarazione Redditi SC entro il 30 novembre dell'anno successivo. Acconti e saldo via F24. |
| Dove | Tutto in via telematica (Entratel/Fisconline o tramite commercialista) |
| Documenti | Bilancio approvato, variazioni fiscali, modello Redditi SC |
Chi paga l'IRES (e chi no)
L'IRES si applica a tutte le società di capitali residenti in Italia: SRL, SRLS, SPA, SAPA, società cooperative. Se hai una di queste forme societarie, sei dentro.
Non pagano invece l'IRES le società di persone (SNC, SAS, società semplici) e le ditte individuali: in questi casi l'imposta ricade direttamente sui soci o sul titolare tramite IRPEF, in proporzione alla loro quota di partecipazione.
L'IRES si applica anche alle stabili organizzazioni in Italia di società estere, limitatamente ai redditi prodotti sul territorio italiano.
Come si calcola il reddito imponibile
Qui sta il cuore della questione. Non paghi l'IRES sull'utile che leggi sul bilancio, ma su un importo che ottieni dopo aver applicato variazioni in aumento e variazioni in diminuzione secondo le regole del TUIR (art. 83).
Lo schema è questo:
Utile civilistico ante imposte
+ Variazioni in aumento (costi non deducibili)
- Variazioni in diminuzione (ricavi esenti o deduzioni extra)
- Perdite pregresse utilizzabili
= Reddito imponibile IRES
× 24%
= IRES dovuta
- Acconti già versati e crediti d'imposta
= IRES da versare (o a credito)
Le variazioni in aumento più frequenti riguardano costi con deducibilità limitata: le auto aziendali non strumentali sono deducibili solo al 20% (con limite sul costo storico di 18.075,99 euro), le spese telefoniche all'80%, le spese di rappresentanza nei limiti previsti dall'art. 108 TUIR, i compensi agli amministratori solo per cassa (nell'anno in cui li paghi davvero, non quando li accrui). Le sanzioni tributarie e amministrative non si deducono mai.
Le variazioni in diminuzione più rilevanti: i dividendi ricevuti da altre società sono esclusi al 95% se rispettano le condizioni della participation exemption (art. 89 TUIR); lo stesso vale per le plusvalenze su partecipazioni qualificate (art. 87 TUIR). Si aggiungono la super deduzione per nuove assunzioni e i crediti d'imposta per investimenti.
La super deduzione per chi assume
Se la tua SRL ha aumentato il personale a tempo indeterminato, per i periodi d'imposta 2024-2027 puoi dedurre un importo maggiorato rispetto al costo effettivo del lavoro:
- 20% in più sul costo delle nuove assunzioni (base)
- 30% in più per categorie con maggiore tutela: giovani under 30 alla prima occupazione, donne con almeno 2 figli minori, ex-percettori del Reddito di Cittadinanza o dell'Assegno di Inclusione, persone con disabilità
Questo vantaggio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, salvo limiti specifici.
L'IRES premiale al 20% nel 2025
Per il periodo d'imposta 2025, la Legge di Bilancio (L. 207/2024) ha introdotto un'aliquota ridotta al 20% per le società che rispettano contemporaneamente cinque condizioni:
- Almeno l'80% dell'utile 2024 accantonato a riserva non distribuita
- Almeno il 30% di quell'utile accantonato (non meno del 24% dell'utile 2023) investito in beni strumentali nuovi Industria 4.0 o 5.0 entro il 31/10/2026
- Nessuna riduzione delle unità di lavoro medie rispetto al triennio precedente
- Almeno +1% di nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto al 2024
- Nessuna cassa integrazione straordinaria nel 2024 e nel 2025
I requisiti sono cumulativi: basta non rispettarne uno per perdere il beneficio. La cessione anticipata dei beni 4.0 o la distribuzione anticipata delle riserve fa decadere l'agevolazione con recupero retroattivo dell'imposta non versata e sanzioni.
Le perdite: come funziona il riporto
Se la tua SRL ha chiuso in perdita in anni precedenti, puoi usare quelle perdite per ridurre il reddito imponibile degli anni successivi. Le regole (art. 84 TUIR) distinguono due casi:
- Perdite dei primi 3 anni dalla costituzione: riportabili integralmente (100% del reddito imponibile) senza limiti di tempo
- Perdite ordinarie (dopo i primi 3 anni): riportabili senza scadenza, ma puoi usarne al massimo l'80% del reddito imponibile di ogni anno
Attenzione: se la maggioranza delle partecipazioni cambia di mano e contemporaneamente cambia l'attività principale della società, il riporto delle perdite viene bloccato. Questa regola serve a evitare l'acquisto di società "gusci" con perdite accumulate.
Quando e come si paga
La dichiarazione si chiama modello Redditi SC e va presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (per le SRL con esercizio solare). La trasmissione è esclusivamente telematica, tramite Entratel/Fisconline o attraverso un intermediario abilitato.
I versamenti avvengono tutti via F24 con questi codici tributo:
- 2003 — Saldo IRES
- 2001 — Primo acconto IRES (40%)
- 2002 — Secondo acconto IRES (60%)
Le scadenze per esercizi solari: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%), secondo acconto entro il 30 novembre.
Gli acconti si calcolano di solito sul 100% dell'imposta dell'anno precedente (metodo storico). Il metodo previsionale è possibile ma rischioso: se l'imposta effettiva supera del 20% quanto hai versato in acconto, scattano le sanzioni.
Errori da evitare
- Confondere utile di bilancio e reddito imponibile. Il bilancio dice una cosa, le tasse si calcolano su un importo diverso. Le variazioni fiscali possono aumentare significativamente la base imponibile.
- Non dedurre la quota IRAP sul costo del lavoro. La parte di IRAP riferita al costo del lavoro dipendente è deducibile dall'IRES (art. 6 DL 185/2008). Spesso viene dimenticata, con un aggravio di imposta evitabile.
- Dedurre i compensi degli amministratori per competenza invece che per cassa. L'art. 95 TUIR è chiaro: i compensi agli amministratori si deducono nell'anno in cui vengono effettivamente pagati, non quando vengono deliberati o accrui.
Casi particolari
SRLS: il regime fiscale è identico a quello di una SRL ordinaria. La "semplificazione" riguarda solo la costituzione e il capitale minimo (1-9.999,99 euro), non le regole IRES.
Società di comodo (non operative ex art. 30 L. 724/1994) e società in perdita sistemica: subiscono una maggiorazione del 10,5% sull'aliquota, che arriva così al 34,5%.
Stabile organizzazione di società estera in Italia: soggetta a IRES sui redditi prodotti tramite la SO, determinati secondo le regole del TUIR con criteri specifici per il calcolo del reddito attribuibile.
Soci non residenti: la SRL applica una ritenuta del 26% sui dividendi distribuiti, ma l'aliquota può essere ridotta (di solito al 5-15%) se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Paese di residenza del socio. I dividendi a società madri UE possono essere esenti in base alla direttiva Madre-Figlia.
Fonti ufficiali
- Agenzia Entrate — Imposte dirette
- Agenzia Entrate — Dichiarazione Redditi SC 2025
- Agenzia Entrate — Scheda info Redditi SC
- MEF — Fiscalità nazionale Imposte dirette
- Normattiva — TUIR (DPR 917/1986)
Riferimenti normativi: DPR 917/1986 (TUIR) artt. 72-184; D.Lgs. 209/2023; L. 207/2024 (IRES premiale 2025); L. 197/2022 (abrogazione ACE); art. 83 e 84 TUIR; art. 87 e 89 TUIR (PEX); art. 95 TUIR; D.Lgs. 216/2023 (super deduzione); art. 30 L. 724/1994 (società di comodo).