Domanda NASpI: hai 68 giorni. Come non perderne nemmeno uno
Il termine per la NASpI è perentorio: 68 giorni dalla cessazione. Ma per prendere ogni euro che ti spetta conviene farlo entro 8 giorni. Ecco tutto.
Cos'è in due righe
Quando perdi il lavoro, hai 68 giorni di calendario per presentare la domanda di NASpI all'INPS. Questo termine è perentorio: se lo superi perdi il diritto per sempre, senza possibilità di recupero. C'è però una regola in più da conoscere: se presenti la domanda entro l'ottavo giorno dalla cessazione, l'indennità parte dall'ottavo giorno. Se aspetti di più, parte dal giorno dopo la domanda. Ogni giorno di ritardo oltre l'ottavo è un giorno di indennità perso.
In sintesi
| Costo | Gratuita — online su inps.it o tramite patronato |
| Termini | 68 giorni dalla cessazione (perentorio). Presenta entro 7-8 giorni per non perdere indennità. |
| Prima erogazione | 1-2 mesi dopo la domanda. Arretrati pagati con la prima rata. |
| Documenti | SPID/CIE/CNS, codice fiscale, IBAN italiano, lettera di licenziamento, permesso di soggiorno (extra-UE) |
Il termine dei 68 giorni: come funziona
La norma di riferimento è l'art. 6 del D.Lgs 22/2015, che stabilisce un termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alcune cose importanti da sapere:
- Si contano giorni di calendario: sabati, domeniche e festivi sono inclusi.
- Il giorno della cessazione non si conta: il conteggio inizia dal giorno successivo.
- Se il 68° giorno cade di sabato, domenica o festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Un esempio pratico: se il tuo ultimo giorno di lavoro è il 15 marzo, il conteggio parte il 16 marzo e il 68° giorno — ultimo utile per la domanda — cade il 22 maggio.
La cessazione si verifica in date diverse a seconda del caso:
- Licenziamento: l'ultimo giorno di lavoro effettivo indicato nella lettera.
- Fine contratto a termine: la data di scadenza del contratto.
- Dimissioni per giusta causa: la data di efficacia delle dimissioni telematiche.
- Risoluzione consensuale: la data dell'accordo.
Decorrenza dell'indennità: la regola dell'ottavo giorno
L'art. 7 del D.Lgs 22/2015 stabilisce da quando parte effettivamente il pagamento:
Se presenti la domanda entro l'8° giorno dalla cessazione: la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione. Esempio: cessazione il 15 marzo, domanda il 18 marzo — NASpI dal 23 marzo.
Se presenti la domanda dal 9° giorno in poi (ma entro i 68): la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione. Esempio: cessazione il 15 marzo, domanda il 10 aprile — NASpI dall'11 aprile. I giorni tra l'ottavo giorno e la data della domanda sono persi e non recuperabili.
La conseguenza pratica è semplice: presenta la domanda il prima possibile, idealmente entro 7 giorni dalla cessazione.
Quando il termine si sospende
Il conteggio dei 68 giorni si ferma in alcuni casi precisi:
- Maternità obbligatoria che cade nei 68 giorni: il termine riprende alla fine della maternità.
- Malattia indennizzata dall'INPS: idem.
- Infortunio sul lavoro: stessa regola.
- Servizio civile o militare: si sospende.
- Periodo di preavviso lavorato: il termine parte dalla fine effettiva del rapporto, non dalla consegna della lettera di licenziamento.
Non sospendono invece il termine le ferie, le trasferte all'estero o le assenze per motivi personali non documentati.
Come presentare la domanda
Hai tre strade principali:
Online su inps.it (autonomamente). Accedi a inps.it con SPID di livello 2, CIE 3.0 o CNS. Cerca "NASpI: domanda" nel motore di ricerca interno, compila i dati (in gran parte precompilati dal sistema), inserisci l'IBAN e allega eventuali documenti. Al termine ricevi un numero di protocollo e il PDF della ricevuta. Monitora lo stato della pratica nella sezione "Consultazione domanda".
Tramite patronato (consigliato se hai dubbi). Il servizio è gratuito. Il patronato compila e invia la domanda per te e segue la pratica fino al pagamento. A Roma:
- ACLI — Via Marcora 18, Roma — 06 5840 1 — acliroma.it
- INCA-CGIL — Via Buonarroti 51, Roma — 06 446 21 — inca.it
- ITAL-UIL — Via Po 162, Roma — 06 854761 — italuil.it
- INAS-CISL — Via Po 22, Roma — 06 8473430 — inas.it
- EPACA-Coldiretti — Via XXIV Maggio 43, Roma — 06 4682 1
- ENAS-UGL — Via delle Botteghe Oscure 54, Roma — 06 32482 25
Porta con te: documento d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (se extra-UE), lettera di licenziamento o comunicazione di cessazione, IBAN e ultime buste paga.
Tramite Contact Center INPS. Chiama l'803 164 (gratuito da rete fissa) o il 06 164 164 (da mobile, a pagamento). L'operatore raccoglie i tuoi dati e presenta la domanda.
La DID: già inclusa nella domanda NASpI
Presentando la domanda NASpI dichiari automaticamente la tua disponibilità al lavoro (DID), ai sensi del D.Lgs 150/2015. Non devi farlo separatamente.
Entro 15 giorni dalla domanda, dovrai però sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego (CPI) del tuo Comune di residenza. Questo impegno comprende la partecipazione alle politiche attive del lavoro: corsi, colloqui, offerte. Rifiutare 3 offerte di lavoro congrue o non presentarsi alle convocazioni senza giustificato motivo comporta la perdita della NASpI.
A Roma i CPI sono gestiti dalla Regione Lazio: consulta lavoro.regione.lazio.it per l'elenco aggiornato.
Cosa succede dopo la domanda
Una volta inviata, la pratica passa per diversi stati: in istruttoria, in attesa esito DID/UNILAV, accolta, sospesa (manca un documento) o respinta. Controlla periodicamente su MyINPS o sull'app INPS Mobile per rispondere a eventuali richieste di integrazione.
I tempi medi per la prima erogazione sono 1-2 mesi dalla domanda. Le rate successive arrivano entro il giorno 10 di ogni mese. Gli arretrati vengono pagati insieme alla prima rata. Una volta accolta la domanda, puoi scaricare il modello OBIS-M da MyINPS: è il documento che attesta la prestazione, utile per banche, Questura e Comune.
Errori da evitare
- Aspettare troppo. Il 68° giorno è invalicabile. Non esistono deroghe salvo cause di forza maggiore gravi e documentate (rarissime). Non rischiare.
- Contare i giorni lavorativi invece di quelli di calendario. Sabati, domeniche e festivi contano. Controlla il calendario con attenzione.
- Presentare la domanda senza IBAN intestato a te. La NASpI non viene pagata su conti di terzi.
- Non firmare il Patto di Servizio al CPI. Senza questo passaggio la NASpI viene sospesa.
- Iniziare un nuovo lavoro senza comunicarlo all'INPS. Rischi di dover restituire le somme percepite.
- Affidarsi a consulenti privati a pagamento. La domanda è gratuita tramite inps.it o patronato. Diffida di chi chiede soldi per presentarla.
- Non monitorare lo stato della pratica. Se INPS ti chiede un'integrazione e non rispondi, la pratica rimane sospesa.
Casi particolari
Cessazione per malattia o maternità: il termine dei 68 giorni decorre dalla fine della malattia o della maternità indennizzata, non dalla data formale di cessazione del rapporto.
Più contratti chiusi vicini: i 68 giorni si calcolano dall'ultima cessazione che ti ha portato in stato di disoccupazione.
Lavoratori provenienti da Paesi UE: porta il modulo U1/PD U1 rilasciato dall'ente previdenziale estero. Il termine di 68 giorni decorre dall'ultima cessazione.
Domanda oltre i 68 giorni: decadenza totale. Nessun recupero. Puoi presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni o al Tribunale del Lavoro solo se dimostri una causa di forza maggiore gravi e documentata — casi rarissimi.
Domanda con dati errati (es. IBAN sbagliato): puoi presentare rettifica tramite portale INPS o patronato senza perdere il diritto, purché entro i 68 giorni dalla cessazione.
Stagionali turismo/agricoltura: stessi termini. Se il contratto finisce a settembre/ottobre, la domanda va presentata entro novembre/dicembre al più tardi.
Apprendisti: stesse regole degli altri dipendenti, compresi i 68 giorni.
Fonti ufficiali
- INPS — NASpI: indennità mensile di disoccupazione
- INPS — Servizio domanda NASpI online
- Ministero del Lavoro — NASpI
- Normattiva — D.Lgs 22/2015
- Regione Lazio — Centri per l'Impiego
- SPID — Identità digitale
Riferimenti normativi: D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22 art. 6 (termini, 68 gg) e art. 7 (decorrenza); D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 artt. 19-20 (DID e politiche attive); Circolare INPS n. 94/2015; Circolare INPS n. 142/2022; Messaggio INPS n. 3606/2018; Messaggio INPS n. 4717/2021.