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Forfettario e lavoro dipendente: quando non puoi usarlo

Hai uno stipendio e vuoi aprire la partita IVA in regime forfettario? Ecco le 4 regole che possono escluderti e come verificare la tua situazione.

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Cos'è in due righe

Il regime forfettario — la flat tax al 5% o al 15% per le piccole partite IVA — non è aperto a tutti. Esistono regole precise per evitare che chi ha già un contratto da dipendente trasformi lo stipendio in fattura solo per pagare meno tasse. Prima di aprire la partita IVA, devi verificare se rientri in una delle cause di esclusione.

In sintesi

Costo Nessuno (è una verifica di requisiti)
Tempi Verifica al 1° gennaio di ogni anno sui dati dell'anno precedente
Dove verificare Agenzia delle Entrate — Regime forfetario
Documenti Certificazione Unica (CU) dell'anno precedente

Le 4 situazioni che ti escludono più spesso

Anche se rispetti il limite di 85.000 euro di ricavi annui, puoi essere escluso dal forfettario in questi casi:

1. Stipendio (o pensione) lordo superiore a 30.000 euro Se nell'anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati — stipendio, pensione, compensi da co.co.co., compensi come amministratore di società, NASpI, cassa integrazione, borse di studio — per più di 30.000 euro lordi, non puoi accedere al forfettario. Il riferimento è il campo "Imponibile IRPEF" della tua Certificazione Unica, non la cifra netta in busta paga.

2. Fatturi prevalentemente al tuo datore di lavoro Se più del 50% dei tuoi ricavi da partita IVA va al tuo attuale datore di lavoro, oppure a chi ti ha licenziato negli ultimi due anni (o a soggetti a loro riconducibili), sei escluso. Questa regola vuole evitare che un rapporto di lavoro dipendente venga mascherato da consulenza autonoma.

3. Controlli una SRL che fa la stessa cosa che fai tu Se possiedi o controlli quote di una SRL o SRLS la cui attività rientra nella stessa sezione ATECO della tua partita IVA, e tra te e la società esistono rapporti commerciali, non puoi usare il forfettario.

4. Partecipi a società di persone o associazioni professionali Sei escluso se fai parte contemporaneamente di una SAS, SNC, società semplice (escluse quelle agricole), impresa familiare, studio associato o GEIE. Anche una quota minima è sufficiente. Se vuoi entrare nel forfettario, devi dismettere la partecipazione prima del 1° gennaio dell'anno in cui intendi aprire la partita IVA.

La regola dei 30.000 euro: i dettagli che fanno la differenza

Il limite riguarda il reddito lordo dell'anno precedente. Non conta quanto hai ricevuto in busta paga dopo le trattenute, ma l'imponibile IRPEF che trovi sulla Certificazione Unica.

Rientrano nel conteggio anche redditi che molti dimenticano: la pensione (trattata fiscalmente come lavoro dipendente), i compensi per incarichi da amministratore di società, le indennità per cariche pubbliche, i dottorati di ricerca con borsa di studio.

Eccezione importante: se nell'anno precedente il tuo rapporto di lavoro dipendente si è concluso definitivamente — e non ne hai iniziato un altro nello stesso anno — il limite dei 30.000 euro non si applica. Quindi, se hai lasciato il lavoro a giugno e sei rimasto senza altri redditi assimilati fino a dicembre, nell'anno successivo puoi aprire la partita IVA in regime forfettario senza guardare a quanto guadagnavi prima.

La regola dell'ex datore di lavoro: attenzione ai due anni

La norma sulla prevalenza vale anche dopo che hai lasciato il lavoro. Se fatturi più del 50% del tuo totale annuo a chi ti ha impiegato negli ultimi due anni, sei escluso. Il calcolo si fa a fine anno sui ricavi effettivamente incassati (per i professionisti) o fatturati (per le imprese).

Conta anche la fatturazione a soggetti "riconducibili" all'ex datore: società controllate o controllanti, e persino il coniuge o i parenti entro il secondo grado dei soci, secondo quanto chiarito dalla Circolare AdE 9/E/2019.

Due eccezioni espresse dalla legge: avvocati, commercialisti e notai che svolgono la pratica professionale obbligatoria presso lo studio che li ha formati, e chi svolge tirocini formativi obbligatori.

Casi pratici: sei dentro o fuori?

  • Stipendio 35.000 euro lordi, vuoi aprire P.IVA: escluso. Il reddito supera la soglia e il rapporto è ancora in corso.
  • Stipendio 25.000 euro lordi, vuoi aprire P.IVA: ammesso, a condizione di non fatturare prevalentemente al tuo datore e di non avere partecipazioni societarie incompatibili.
  • Licenziato il 30 settembre 2025, nessun altro lavoro, apri P.IVA a gennaio 2026: ammesso. Il rapporto è cessato nell'anno precedente senza essere sostituito.
  • Pensione lorda 28.000 euro, vuoi aprire P.IVA: ammesso (sotto la soglia).
  • Pensione lorda 35.000 euro, vuoi aprire P.IVA: escluso. La pensione conta come reddito assimilato al lavoro dipendente.
  • Socio al 60% di una SRL nel tuo stesso settore: escluso se eserciti controllo sulla società.
  • Amministratore unico di SRL con compenso 40.000 euro: escluso. Il compenso da amministratore è reddito assimilato al lavoro dipendente e supera i 30.000 euro.

Errori da evitare

  1. Guardare il netto invece del lordo. Il limite dei 30.000 euro si riferisce all'imponibile IRPEF della Certificazione Unica, non a quanto hai ricevuto in busta paga. Il lordo è sempre più alto.
  2. Dimenticare la pensione. Molti pensionati che aprono la partita IVA non sanno che la pensione viene trattata come lavoro dipendente ai fini del limite. Se la pensione lorda supera 30.000 euro, il forfettario non è accessibile.
  3. Sottovalutare la regola dei due anni sul vecchio datore. Anche se hai lasciato il lavoro, se continui a fatturare principalmente all'ex azienda entro i due anni successivi, sei escluso. Tieni traccia della composizione dei tuoi ricavi durante tutto l'anno.
  4. Non controllare le partecipazioni del coniuge. Se il tuo coniuge è socio di una SRL che opera nel tuo stesso settore, potrebbe configurarsi una riconducibilità indiretta secondo la Circolare AdE 9/E/2019.
  5. Vendere le quote SRL a dicembre invece di prima del 1° gennaio. L'esclusione vale se al 31 dicembre sei ancora socio. La dismissione deve avvenire prima dell'inizio dell'anno in cui vuoi accedere al forfettario.

Casi particolari

Stranieri residenti in Italia: le regole di esclusione si applicano anche a te, senza differenze. Il forfettario richiede in ogni caso la residenza fiscale italiana (iscrizione anagrafica per più di 183 giorni l'anno o domicilio economico principale in Italia, ai sensi dell'art. 2 TUIR). I cittadini UE o dello Spazio Economico Europeo non residenti in Italia possono accedere solo se producono qui almeno il 75% del proprio reddito complessivo. Per i cittadini extra-UE non residenti l'eccezione non esiste.

Quando cessa il forfettario: alcune cause operano dall'anno successivo (reddito da lavoro dipendente, partecipazioni societarie aperte nell'anno), altre valgono in corso d'anno (superamento di 100.000 euro di ricavi: uscita immediata dal forfettario), altre ancora si verificano a fine anno (prevalenza verso l'ex datore di lavoro). Se esci dal forfettario, applichi IVA in fattura, tieni i registri contabili e sei soggetto alle ritenute d'acconto. Puoi rientrare nel forfettario non appena rispetti di nuovo tutti i requisiti per un intero anno civile.

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: L. 190/2014 art. 1 comma 57 (cause di esclusione); L. 145/2018 art. 1; L. 197/2022 art. 1 commi 54-55; Circolare AdE 9/E/2019; Circolare AdE 32/E/2023; artt. 49, 50 TUIR; art. 2359 c.c.; art. 2 TUIR.