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Burocrazia & documenti

Ricongiungimento familiare a Roma: documenti, costi e tempi

Vuoi portare coniuge o figli in Italia? La procedura ha due fasi e dura fino a 18 mesi. Ecco cosa serve davvero, senza sorprese.

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Cos'è in due righe

Se sei un cittadino extra-UE regolarmente residente in Italia, hai il diritto di far venire coniuge, figli minori e, in certi casi, genitori a carico. La procedura si chiama ricongiungimento familiare (art. 28-29 del Testo Unico Immigrazione) e richiede due passaggi: prima ottieni il nulla osta in Italia dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI), poi il tuo familiare chiede il visto al Consolato italiano nel suo Paese.

In sintesi

Costo 300-600 EUR per il primo familiare (bollo SUI 16 EUR + idoneità alloggiativa 50-100 EUR + traduzioni variabili + kit giallo ~107 EUR). Visto al Consolato: 116 EUR
Tempi Nulla osta SUI: 90 gg di legge, realmente 4-8 mesi. Visto al Consolato: 30-90 gg. Totale reale: 9-18 mesi
Dove a Roma SUI Prefettura — Via Ostiense 131/L (solo tramite portale ALI). Questura — Via Teofilo Patini 23
Documenti Permesso di soggiorno, certificato reddito, idoneità alloggiativa, documenti di parentela tradotti e legalizzati

Chi può richiedere il ricongiungimento

Devi essere tu (il richiedente in Italia) a presentare la domanda. Hai diritto a farlo se possiedi un permesso di soggiorno valido da almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi religiosi o familiari. Anche chi ha la Carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può richiederlo.

Familiari che possono essere ricongiunti (art. 29 c. 1 TUI):

  • Coniuge non separato, con almeno 18 anni
  • Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, con consenso dell'altro genitore)
  • Figli maggiorenni totalmente invalidi e a carico
  • Genitori a carico senza altri figli nel Paese di origine, oppure genitori over 65 i cui altri figli siano impossibilitati a sostenerli per gravi motivi di salute documentati

Le unioni civili registrate sono equiparate al matrimonio (L. 76/2016). Per la poligamia: anche nei Paesi che la ammettono, in Italia si può ricongiungere un solo coniuge.

I due requisiti più critici: reddito e alloggio

Reddito minimo annuo (parametro: assegno sociale INPS, circa 6.947 EUR per il 2024-2025):

Familiari da ricongiungere Reddito minimo
1 familiare ~6.947 EUR
2-3 familiari ~13.894 EUR
4 o più familiari ~20.842 EUR

Per ricongiungere 2 o più figli minori di 14 anni serve sempre almeno il doppio dell'assegno sociale. Il reddito si documenta con CUD/Certificazione Unica, modello 730 o modello Redditi, buste paga degli ultimi 3-6 mesi. Puoi cumulare il reddito con quello del coniuge convivente o di familiari in linea retta.

Idoneità alloggiativa: prima di inviare la domanda al SUI devi ottenere dal Municipio di Roma competente per la tua residenza (o dall'ASL) un certificato che attesta superficie e condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione. I parametri di riferimento sono il DM 5/07/1975: almeno 14 mq per il primo abitante, +10 mq per ogni successivo. Il certificato costa circa 16 EUR di bollo più 30-100 EUR di diritti di segreteria e richiede fino a 60 giorni. Richiedilo per primo, perché condiziona tutta la pratica.

Documenti del richiedente in Italia

Per caricare sul portale ALI al momento della domanda:

  • Passaporto + copia
  • Permesso di soggiorno o Carta UE + copia
  • Codice fiscale
  • Certificato di residenza anagrafica
  • Certificato di idoneità alloggiativa (Municipio o ASL)
  • CUD/Certificazione Unica, modello 730 o modello Redditi, buste paga
  • Contratto di lavoro in corso (o visura camerale se autonomo)
  • Marca da bollo 16,00 EUR

Documenti del familiare all'estero

Tutti i documenti esteri devono essere tradotti in italiano da un traduttore giurato e legalizzati o apostillati (l'Apostille è il timbro previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, valido per i Paesi aderenti).

Per il coniuge: passaporto valido, atto di matrimonio recente (max 6 mesi), certificato di stato di famiglia, estratto di nascita, certificato di residenza, certificato penale del Paese d'origine. Se il Paese ammette la poligamia: certificato di assenza di altri vincoli coniugali.

Per i figli minori: atto di nascita recente, passaporto, consenso scritto e legalizzato dell'altro genitore all'espatrio (oppure sentenza di affidamento esclusivo o certificato di morte dell'altro genitore).

Per i genitori a carico: atto di nascita del genitore, atto di nascita del richiedente, certificato di stato di famiglia, dichiarazione delle autorità del Paese che attesta assenza di altri figli o impossibilità degli altri figli a provvedere.

Come si svolge la procedura

Fase 1 — Documenti: inizia subito a richiedere il certificato di idoneità alloggiativa (1-3 mesi) e a raccogliere la documentazione reddituale. Parallelamente il familiare all'estero raccoglie i suoi documenti, li fa tradurre e legalizzare (1-3 mesi).

Fase 2 — Domanda di nulla osta sul portale ALI: accedi a nullaostalavoro.dlci.interno.gov.it con SPID o CIE, compila il modulo S (ricongiungimento familiare), carica i documenti, paga la marca da bollo e invia. Ricevi un numero di pratica.

Fase 3 — Istruttoria SUI: la Prefettura di Roma verifica reddito, alloggio, parentela e assenza di motivi ostativi. Il termine di legge è 90 giorni, ma a Roma si arriva a 4-8 mesi. Se ti chiedono integrazioni, rispondi velocemente tramite portale.

Fase 4 — Visto al Consolato: quando il nulla osta è pronto, il SUI lo trasmette direttamente al Consolato italiano nel Paese del familiare. Il familiare fissa un appuntamento, porta il nulla osta e i documenti, e ottiene il visto entro 30-90 giorni. Il visto è valido 6 mesi per un solo ingresso.

Fase 5 — Arrivo in Italia e permesso di soggiorno: entro 8 giorni dall'ingresso il familiare deve ritirare il kit giallo in posta o da un patronato, compilarlo e consegnarlo allo Sportello Amico. Poi si presenta in Questura (Via Teofilo Patini 23) per il fotosegnalamento. Il permesso per motivi familiari arriva via SMS quando è pronto (3-6 mesi). Una volta ottenuto, il familiare può lavorare senza restrizioni, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e, dopo 5 anni, chiedere la propria Carta di soggiorno UE.

Errori da evitare

  1. Documenti esteri senza Apostille o legalizzazione consolare. Il Consolato li rispinge. Verifica subito se il Paese del familiare aderisce alla Convenzione dell'Aja: se sì, basta l'Apostille; in caso contrario serve la legalizzazione consolare.
  2. Reddito sottostimato rispetto alla soglia. Se l'ultimo anno non supera la soglia, la domanda viene rigettata. Pianifica in anticipo, specialmente se sei lavoratore autonomo.
  3. Contratto d'affitto non registrato all'Agenzia delle Entrate. Il contratto "in nero" non viene accettato né per l'idoneità alloggiativa né per la pratica SUI.
  4. Consenso dell'altro genitore mancante per i minori. Il consenso scritto e legalizzato è obbligatorio. La sua assenza richiede una sentenza di affidamento del Tribunale per i Minorenni.
  5. Traduzione fai da te. Solo le traduzioni asseverate da un traduttore giurato davanti al Tribunale o al Consolato sono accettate.

Casi particolari

Familiare già in Italia con altro visto (es. turismo). Non si può "ricongiungere" una persona già presente: deve uscire e rientrare con il visto familiare. Unica eccezione: i minori al seguito di genitori regolarmente soggiornanti possono regolarizzarsi tramite la coesione familiare (art. 30 TUI).

Titolari di protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria). Hanno diritto al ricongiungimento con requisiti agevolati: niente reddito minimo, niente alloggio certificato (art. 29-bis TUI).

Familiare di cittadino UE. Non si usa la procedura del TUI. Si segue la Direttiva 2004/38/CE (D.Lgs 30/2007): nessun nulla osta SUI, basta la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

Figli adottivi. La sentenza di adozione del Paese d'origine deve essere riconosciuta dal Tribunale per i Minorenni di Roma (Via dei Bresciani 32). Si tratta di una procedura separata con tempi più lunghi.

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: D.Lgs 25/07/1998 n. 286 (TUI) artt. 28, 29, 29-bis, 30; DPR 31/08/1999 n. 394 artt. 6, 7, 30; D.Lgs 08/01/2007 n. 5 (recepimento Direttiva 2003/86/CE); DM 05/07/1975 (parametri idoneità alloggiativa); Convenzione dell'Aja 5/10/1961 (Apostille); L. 20/05/2016 n. 76 (unioni civili); Sentenza Corte Costituzionale 202/2013.