Ricongiungimento familiare a Roma: documenti, costi e tempi
Vuoi portare coniuge o figli in Italia? La procedura ha due fasi e dura fino a 18 mesi. Ecco cosa serve davvero, senza sorprese.
Cos'è in due righe
Se sei un cittadino extra-UE regolarmente residente in Italia, hai il diritto di far venire coniuge, figli minori e, in certi casi, genitori a carico. La procedura si chiama ricongiungimento familiare (art. 28-29 del Testo Unico Immigrazione) e richiede due passaggi: prima ottieni il nulla osta in Italia dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI), poi il tuo familiare chiede il visto al Consolato italiano nel suo Paese.
In sintesi
| Costo | 300-600 EUR per il primo familiare (bollo SUI 16 EUR + idoneità alloggiativa 50-100 EUR + traduzioni variabili + kit giallo ~107 EUR). Visto al Consolato: 116 EUR |
| Tempi | Nulla osta SUI: 90 gg di legge, realmente 4-8 mesi. Visto al Consolato: 30-90 gg. Totale reale: 9-18 mesi |
| Dove a Roma | SUI Prefettura — Via Ostiense 131/L (solo tramite portale ALI). Questura — Via Teofilo Patini 23 |
| Documenti | Permesso di soggiorno, certificato reddito, idoneità alloggiativa, documenti di parentela tradotti e legalizzati |
Chi può richiedere il ricongiungimento
Devi essere tu (il richiedente in Italia) a presentare la domanda. Hai diritto a farlo se possiedi un permesso di soggiorno valido da almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi religiosi o familiari. Anche chi ha la Carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può richiederlo.
Familiari che possono essere ricongiunti (art. 29 c. 1 TUI):
- Coniuge non separato, con almeno 18 anni
- Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, con consenso dell'altro genitore)
- Figli maggiorenni totalmente invalidi e a carico
- Genitori a carico senza altri figli nel Paese di origine, oppure genitori over 65 i cui altri figli siano impossibilitati a sostenerli per gravi motivi di salute documentati
Le unioni civili registrate sono equiparate al matrimonio (L. 76/2016). Per la poligamia: anche nei Paesi che la ammettono, in Italia si può ricongiungere un solo coniuge.
I due requisiti più critici: reddito e alloggio
Reddito minimo annuo (parametro: assegno sociale INPS, circa 6.947 EUR per il 2024-2025):
| Familiari da ricongiungere | Reddito minimo |
|---|---|
| 1 familiare | ~6.947 EUR |
| 2-3 familiari | ~13.894 EUR |
| 4 o più familiari | ~20.842 EUR |
Per ricongiungere 2 o più figli minori di 14 anni serve sempre almeno il doppio dell'assegno sociale. Il reddito si documenta con CUD/Certificazione Unica, modello 730 o modello Redditi, buste paga degli ultimi 3-6 mesi. Puoi cumulare il reddito con quello del coniuge convivente o di familiari in linea retta.
Idoneità alloggiativa: prima di inviare la domanda al SUI devi ottenere dal Municipio di Roma competente per la tua residenza (o dall'ASL) un certificato che attesta superficie e condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione. I parametri di riferimento sono il DM 5/07/1975: almeno 14 mq per il primo abitante, +10 mq per ogni successivo. Il certificato costa circa 16 EUR di bollo più 30-100 EUR di diritti di segreteria e richiede fino a 60 giorni. Richiedilo per primo, perché condiziona tutta la pratica.
Documenti del richiedente in Italia
Per caricare sul portale ALI al momento della domanda:
- Passaporto + copia
- Permesso di soggiorno o Carta UE + copia
- Codice fiscale
- Certificato di residenza anagrafica
- Certificato di idoneità alloggiativa (Municipio o ASL)
- CUD/Certificazione Unica, modello 730 o modello Redditi, buste paga
- Contratto di lavoro in corso (o visura camerale se autonomo)
- Marca da bollo 16,00 EUR
Documenti del familiare all'estero
Tutti i documenti esteri devono essere tradotti in italiano da un traduttore giurato e legalizzati o apostillati (l'Apostille è il timbro previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, valido per i Paesi aderenti).
Per il coniuge: passaporto valido, atto di matrimonio recente (max 6 mesi), certificato di stato di famiglia, estratto di nascita, certificato di residenza, certificato penale del Paese d'origine. Se il Paese ammette la poligamia: certificato di assenza di altri vincoli coniugali.
Per i figli minori: atto di nascita recente, passaporto, consenso scritto e legalizzato dell'altro genitore all'espatrio (oppure sentenza di affidamento esclusivo o certificato di morte dell'altro genitore).
Per i genitori a carico: atto di nascita del genitore, atto di nascita del richiedente, certificato di stato di famiglia, dichiarazione delle autorità del Paese che attesta assenza di altri figli o impossibilità degli altri figli a provvedere.
Come si svolge la procedura
Fase 1 — Documenti: inizia subito a richiedere il certificato di idoneità alloggiativa (1-3 mesi) e a raccogliere la documentazione reddituale. Parallelamente il familiare all'estero raccoglie i suoi documenti, li fa tradurre e legalizzare (1-3 mesi).
Fase 2 — Domanda di nulla osta sul portale ALI: accedi a nullaostalavoro.dlci.interno.gov.it con SPID o CIE, compila il modulo S (ricongiungimento familiare), carica i documenti, paga la marca da bollo e invia. Ricevi un numero di pratica.
Fase 3 — Istruttoria SUI: la Prefettura di Roma verifica reddito, alloggio, parentela e assenza di motivi ostativi. Il termine di legge è 90 giorni, ma a Roma si arriva a 4-8 mesi. Se ti chiedono integrazioni, rispondi velocemente tramite portale.
Fase 4 — Visto al Consolato: quando il nulla osta è pronto, il SUI lo trasmette direttamente al Consolato italiano nel Paese del familiare. Il familiare fissa un appuntamento, porta il nulla osta e i documenti, e ottiene il visto entro 30-90 giorni. Il visto è valido 6 mesi per un solo ingresso.
Fase 5 — Arrivo in Italia e permesso di soggiorno: entro 8 giorni dall'ingresso il familiare deve ritirare il kit giallo in posta o da un patronato, compilarlo e consegnarlo allo Sportello Amico. Poi si presenta in Questura (Via Teofilo Patini 23) per il fotosegnalamento. Il permesso per motivi familiari arriva via SMS quando è pronto (3-6 mesi). Una volta ottenuto, il familiare può lavorare senza restrizioni, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e, dopo 5 anni, chiedere la propria Carta di soggiorno UE.
Errori da evitare
- Documenti esteri senza Apostille o legalizzazione consolare. Il Consolato li rispinge. Verifica subito se il Paese del familiare aderisce alla Convenzione dell'Aja: se sì, basta l'Apostille; in caso contrario serve la legalizzazione consolare.
- Reddito sottostimato rispetto alla soglia. Se l'ultimo anno non supera la soglia, la domanda viene rigettata. Pianifica in anticipo, specialmente se sei lavoratore autonomo.
- Contratto d'affitto non registrato all'Agenzia delle Entrate. Il contratto "in nero" non viene accettato né per l'idoneità alloggiativa né per la pratica SUI.
- Consenso dell'altro genitore mancante per i minori. Il consenso scritto e legalizzato è obbligatorio. La sua assenza richiede una sentenza di affidamento del Tribunale per i Minorenni.
- Traduzione fai da te. Solo le traduzioni asseverate da un traduttore giurato davanti al Tribunale o al Consolato sono accettate.
Casi particolari
Familiare già in Italia con altro visto (es. turismo). Non si può "ricongiungere" una persona già presente: deve uscire e rientrare con il visto familiare. Unica eccezione: i minori al seguito di genitori regolarmente soggiornanti possono regolarizzarsi tramite la coesione familiare (art. 30 TUI).
Titolari di protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria). Hanno diritto al ricongiungimento con requisiti agevolati: niente reddito minimo, niente alloggio certificato (art. 29-bis TUI).
Familiare di cittadino UE. Non si usa la procedura del TUI. Si segue la Direttiva 2004/38/CE (D.Lgs 30/2007): nessun nulla osta SUI, basta la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Figli adottivi. La sentenza di adozione del Paese d'origine deve essere riconosciuta dal Tribunale per i Minorenni di Roma (Via dei Bresciani 32). Si tratta di una procedura separata con tempi più lunghi.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Interno — Ricongiungimento familiare
- Portale ALI 2.0 — Nulla osta
- Prefettura di Roma
- Questura di Roma
- Vistoperitalia — Visto familiare
- Integrazione Migranti
- Ministero Affari Esteri — Rete consolare
- Comune di Roma
Riferimenti normativi: D.Lgs 25/07/1998 n. 286 (TUI) artt. 28, 29, 29-bis, 30; DPR 31/08/1999 n. 394 artt. 6, 7, 30; D.Lgs 08/01/2007 n. 5 (recepimento Direttiva 2003/86/CE); DM 05/07/1975 (parametri idoneità alloggiativa); Convenzione dell'Aja 5/10/1961 (Apostille); L. 20/05/2016 n. 76 (unioni civili); Sentenza Corte Costituzionale 202/2013.