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DIS-COLL: la disoccupazione per collaboratori co.co.co. e ricercatori

Lavori con contratto di collaborazione? Esiste un'indennità di disoccupazione anche per te: si chiama DIS-COLL e in molti non lo sanno.

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DIS-COLLco-co-cocollaboratorigestione-separataINPS

Cos'è in due righe

La DIS-COLL è l'indennità mensile di disoccupazione per chi lavora con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ed è iscritto alla Gestione Separata INPS. In pratica è il corrispettivo della NASpI per i lavoratori dipendenti, ma pensata per i parasubordinati. Se finisce il tuo contratto e non ne cerchi un altro subito, hai diritto a ricevere un sostegno al reddito — a patto di fare domanda entro 68 giorni dalla cessazione.

In sintesi

Costo Gratuito (domanda online o tramite patronato)
Tempi Domanda entro 68 giorni dalla cessazione. Durata massima: 12 mesi (cessazioni dal 2022), 24 mesi per assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa
Dove a Roma Online su inps.it, patronati, sedi INPS, Centri per l'Impiego (per la DID)
Documenti SPID o CIE, IBAN, dati committente, contratto di collaborazione cessato, DID rilasciata dal CPI

Chi può chiederla

La DIS-COLL spetta a chi è iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS — significa che non hai contemporaneamente un lavoro dipendente attivo né sei iscritto a casse previdenziali private. Le categorie incluse sono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
  • Assegnisti di ricerca (dal 1° luglio 2017)
  • Dottorandi di ricerca con borsa di studio (dal 1° luglio 2017)

Non hanno diritto alla DIS-COLL: pensionati, lavoratori autonomi con partita IVA vera (per loro esiste l'ISCRO), amministratori e sindaci di società, co.co.co. iscritti anche ad altre gestioni previdenziali, dipendenti pubblici.

Se sei lavoratore straniero regolarmente iscritto alla Gestione Separata, hai gli stessi diritti di un cittadino italiano. Serve il permesso di soggiorno in corso di validità per ricevere i pagamenti.

I requisiti da soddisfare

Per ottenere la DIS-COLL devi rispettare quattro condizioni (art. 15 c. 2 D.Lgs. 22/2015):

1. Cessazione involontaria. Il contratto deve essere terminato per scadenza naturale, risoluzione anticipata del committente o disdetta. Le dimissioni volontarie escludono dal beneficio, salvo dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dei compensi) o dimissioni della lavoratrice madre nel periodo tutelato.

2. Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata. Nel periodo di riferimento non puoi avere altra copertura previdenziale. L'aliquota contributiva piena alla Gestione Separata nel 2025 è il 33,72%.

3. Almeno un mese di contribuzione nell'anno solare della cessazione. Ad esempio, se cessi il contratto il 30 settembre 2026, deve esserci almeno un mese di contributi versati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.

4. Iscrizione al Centro per l'Impiego con DID. Devi dichiarare la tua immediata disponibilità al lavoro, online su anpal.gov.it oppure di persona al CPI competente per il tuo Municipio. Entro 30 giorni dalla DID firma il Patto di Servizio Personalizzato col CPI.

Come si calcola l'importo

L'indennità mensile è pari al 75% del reddito medio mensile della collaborazione cessata. Il calcolo:

  • Se il reddito medio mensile è pari o inferiore al massimale base (€ 1.470,99 per il 2025): l'importo è il 75% del reddito medio
  • Se il reddito supera il massimale base: si applica il 75% sul massimale, più il 25% sulla parte eccedente, fino al massimale assoluto DIS-COLL (€ 1.600,16 lordi/mese nel 2025)

Esempi pratici (2025):

  • Reddito medio mensile 1.000 € → DIS-COLL 750 €/mese
  • Reddito medio mensile 1.500 € → DIS-COLL circa 1.110 €/mese
  • Reddito medio mensile 3.000 € → DIS-COLL al massimale: 1.600,16 €/mese

L'importo si riduce del 3% al mese a partire dal 4° mese di erogazione. L'indennità è soggetta a IRPEF.

Dal 1° gennaio 2022, i mesi di DIS-COLL percepita sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.

Come presentare la domanda

Online con SPID o CIE — accedi a inps.it, cerca "DIS-COLL" e compila il modulo telematico con i dati del committente, le date e i compensi del rapporto cessato, e il tuo IBAN. Ricevi il protocollo di ricezione. L'INPS valuta entro 30-60 giorni.

Tramite patronato (gratis) — prenota un appuntamento, porta documenti d'identità, CF, IBAN, contratto e dati del committente. Il patronato compila e invia la domanda per te.

Contact Center INPS803 164 (gratuito da fisso) o 06 164 164 (da cellulare). L'operatore può guidarti, ma la domanda vera e propria richiede SPID o patronato.

Il primo pagamento arriva in genere entro 60-90 giorni dalla cessazione. Se presenti la domanda entro 8 giorni dalla fine del contratto, l'indennità decorre dal giorno successivo alla cessazione; se la presenti dopo gli 8 giorni (ma entro i 68), decorre dalla data di domanda.

Durata della DIS-COLL

La durata è pari al numero di mesi di contribuzione nel periodo di riferimento (anno solare della cessazione più l'anno precedente), con questi massimali:

Categoria Cessazioni prima del 2022 Cessazioni dal 1/1/2022
Co.co.co. ordinari 6 mesi 12 mesi
Assegnisti di ricerca 24 mesi
Dottorandi con borsa 24 mesi

Errori da evitare

  1. Dimenticare i 68 giorni. La scadenza è perentoria: dal 69° giorno non puoi più ottenere la DIS-COLL per quella cessazione, senza eccezioni salvo casi gravi documentati di forza maggiore.
  2. Non fare la DID al Centro per l'Impiego. Senza la Dichiarazione di Immediata Disponibilità l'INPS non eroga nulla. L'iscrizione al CPI è un requisito obbligatorio, non una formalità.
  3. Credere che basti avere un co.co.co.. Serve l'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata. Se sei anche dipendente o iscritto a una cassa professionale privata, non rientri nei beneficiari.

Casi particolari

Sei assegnista di ricerca o dottorando con borsa. Hai diritto alla DIS-COLL dal 1° luglio 2017 con durata fino a 24 mesi per cessazioni dal 2022. La fine naturale della borsa o dell'assegno è considerata cessazione involontaria. Alla domanda standard allega la copia del bando e la lettera di fine assegno o attestato dottorato.

Inizia un nuovo lavoro mentre percepisci la DIS-COLL. Se inizi un rapporto dipendente la DIS-COLL cessa: comunicalo all'INPS entro 5 giorni. Se avvii una nuova collaborazione co.co.co. con reddito previsto fino a 4.800 € annui puoi cumularla con riduzione proporzionale; oltre tale soglia la DIS-COLL decade. Se apri partita IVA con reddito presunto fino a 5.500 € annui puoi cumulare comunicandolo all'INPS; oltre quella soglia decade.

Vuoi anticipare la DIS-COLL per aprire partita IVA. Esiste l'anticipo in unica soluzione del residuo non goduto, analogo all'anticipo NASpI. La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività autonoma o dalla sottoscrizione di quote di una cooperativa.

Sei straniero con permesso per lavoro. I tuoi diritti sono identici a quelli di un cittadino italiano. La cessazione del co.co.co. può però far scattare la procedura di conversione in permesso per attesa occupazione: comunica la situazione alla Questura.

Hai presentato domanda oltre i 68 giorni. La decadenza è totale per quella cessazione. Rivolgiti a un patronato solo se hai documentazione di forza maggiore grave (es. ricovero ospedaliero certificato): è l'unico caso in cui c'è margine di valutazione.

Dove andare a Roma

Patronati (assistenza gratuita):

Patronato Indirizzo Telefono
ACLI (sede regionale Lazio) Via Prospero Alpino 65, 00154 06 5840330
INCA CGIL Roma Via Buonarroti 12, 00185 06 4673 5602
ITAL UIL Lazio Via Po 162, 00198 06 845688
INAS CISL Roma Via Po 21, 00198 06 8473 7220

Sedi INPS principali: DTM Roma Centro — Via Aniene 31, 00198; DTM Roma Tuscolano — Via Squillace 1, 00179; DTM Roma Eur — Viale Beethoven 48, 00144; DTM Roma Casilino — Via Casilina 3T, 00182.

Centri per l'Impiego (per la DID): consulta la mappa CPI Città Metropolitana di Roma. I principali: CPI Roma Centro (Via Raimondo Scintu 106), CPI Roma Cinecittà (Via Tuscolana 1639), CPI Roma Primavalle (Via Tito Speri 26), CPI Roma Ostia (Via degli Aldobrandeschi 273).

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: D.Lgs. 4/3/2015 n. 22 art. 15; L. 22/5/2017 n. 81 art. 7; L. 30/12/2020 n. 178 art. 1 commi 386-401; D.L. 22/3/2021 n. 41 art. 10; Circolare INPS 24/3/2015 n. 83; Circolare INPS 24/3/2017 n. 51; Circolare INPS 27/4/2022 n. 53.