Dimissioni volontarie online: come lasciare il lavoro in modo valido
Dal 2016 le dimissioni valgono solo se inviate online sul portale del Ministero del Lavoro. Guida pratica con SPID, preavviso e il diritto di ripensarci.
Cos'è in due righe
Le dimissioni telematiche sono l'unico modo valido per lasciare un lavoro dipendente in Italia: da marzo 2016, una lettera firmata o una comunicazione orale non hanno nessun valore legale. Devi inviare il modulo online sul portale servizi.lavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS. Il servizio è gratuito e hai 7 giorni per cambiare idea.
In sintesi
| Costo | Gratuito, in ogni modalità |
| Tempi | 5-10 minuti online; effetto dalla data indicata nel modulo, rispettando il preavviso |
| Dove a Roma | Online autonomamente; oppure patronato (ACLI, INCA, ITAL, INAS), sindacato, consulente del lavoro |
| Documenti | SPID livello 2 / CIE 3.0 / CNS, dati del datore di lavoro, Codice Comunicazione Obbligatoria dell'assunzione (UNILAV) |
Come funziona la procedura online
Accedi a servizi.lavoro.gov.it con SPID livello 2, CIE o CNS. Clicca su "Nuova comunicazione" nella sezione Dimissioni Volontarie e compila il modulo: i tuoi dati sono già precompilati, devi inserire i dati del datore di lavoro (ragione sociale, codice fiscale, PEC), i dettagli del rapporto (tipo di contratto, data di inizio, CCNL, qualifica) e il Codice Comunicazione Obbligatoria che trovi sull'UNILAV ricevuto all'assunzione.
Scegli la tipologia — dimissioni semplici, risoluzione consensuale o revoca — e indica la data di decorrenza: è l'ultimo giorno di lavoro, dopo aver rispettato il preavviso previsto dal tuo CCNL. Clicca "Invia": il sistema genera un PDF firmato digitalmente con un codice univoco e lo invia automaticamente al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Se non hai SPID o non te la senti di farlo da solo, puoi rivolgerti a un patronato (ACLI, INCA-CGIL, ITAL-UIL, INAS-CISL: tutti gratuiti), a un sindacato, a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista. In alternativa puoi chiamare il Contact Center INL al numero verde 800 196 196 (Lun-Ven 8:00-18:00): l'operatore invia il modulo per tuo conto.
Il preavviso: quanti giorni devi rispettare
Il preavviso dipende dal tuo CCNL e dalla tua anzianità di servizio. Alcune indicazioni orientative: nel commercio (Confcommercio) vanno da 20 a 60 giorni per operai e impiegati; nel settore metalmeccanico industria da 15 a 30 giorni. In molti contratti il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese: verifica il tuo CCNL specifico.
Se non rispetti il preavviso, il datore di lavoro può trattenere dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che avresti percepito nei giorni non lavorati.
Esiste però un'eccezione importante: se ti dimetti per giusta causa — perché il datore non ti paga lo stipendio, non versa i contributi INPS, hai subito mobbing o modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro — non sei obbligato al preavviso. In questo caso hai anche diritto all'indennità di mancato preavviso a tuo favore e, cosa fondamentale, puoi accedere alla NASpI (l'indennità di disoccupazione INPS). Prima di indicare "giusta causa" nel modulo, però, consulta un sindacato o un avvocato: la causa deve essere documentabile.
I 7 giorni per ripensarci
Hai 7 giorni di calendario dall'invio del modulo per revocare le dimissioni. Torna su servizi.lavoro.gov.it, individua la comunicazione già inviata e clicca "Revoca". Invia con SPID/CIE/CNS. Le dimissioni vengono annullate come se non fossero mai avvenute: il rapporto di lavoro riprende normalmente e il datore è tenuto a riaccoglierti.
Durante questi 7 giorni continui a lavorare normalmente. Il termine è perentorio: se ti penti all'ottavo giorno, non c'è più nulla da fare.
Chi è escluso dalla procedura telematica
Non tutti i lavoratori dipendenti devono usare il portale. Sono esclusi:
- Lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter): basta una lettera scritta con raccomandata A/R, secondo il CCNL Domestico.
- Dipendenti pubblici: si usa la procedura interna della propria amministrazione.
- Dimissioni nel periodo di prova: forma libera.
- Lavoratrice madre o lavoratore padre nel primo anno di vita del bambino (o nei primi 3 anni dall'adozione): le dimissioni richiedono la convalida obbligatoria all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, non il portale online.
Per la convalida ITL a Roma: Ispettorato Territoriale del Lavoro, Via Cesare De Lollis 6, 00185 Roma — tel. 06 4416 1 — email: itl.roma@ispettorato.gov.it — sportello URP Lun-Ven 9:00-12:00, Mar-Gio anche 14:30-16:30.
Errori da evitare
- Firmare una lettera di dimissioni cartacea. Dal 2016 non ha alcun valore legale. Se il datore ti chiede di farlo "per formalità", rifiuta e segnala all'Ispettorato.
- Dimettersi senza calcolare il preavviso. Andarsene di colpo senza rispettare i termini del CCNL comporta una trattenuta in busta paga che può essere significativa.
- Indicare "giusta causa" senza prove. Se il datore la contesta in giudizio e non hai documentazione, perdi il diritto alla NASpI e all'indennità di mancato preavviso. Fatti assistere prima.
Casi particolari
Sei in malattia: puoi dimetterti normalmente. Il preavviso si sospende durante la malattia certificata e riprende alla guarigione. Se vuoi, indica nel modulo una data di decorrenza successiva alla fine della malattia.
Hai più datori di lavoro: devi inviare un modulo separato per ciascun rapporto di lavoro. Ogni comunicazione è indipendente.
Non riesci ad accedere con SPID: verifica di avere SPID livello 2 (con OTP). Se hai solo il livello 1, contatta il tuo identity provider (Poste, Aruba, InfoCert, ecc.) per l'upgrade gratuito.
Lavori in nero: le dimissioni online non si applicano perché non esiste un rapporto registrato. Rivolgiti a un sindacato o all'Ispettorato del Lavoro per far emergere il rapporto e tutelare contributi arretrati e TFR.
Fonti ufficiali
- Ministero del Lavoro — Dimissioni Volontarie
- Portale servizi.lavoro.gov.it (accesso SPID/CIE/CNS)
- Ministero del Lavoro — Focus Dimissioni Volontarie
- Ispettorato Nazionale del Lavoro — Dimissioni Online
- INPS — Scheda Dimissioni Volontarie
Riferimenti normativi: D.Lgs. 151/2015 art. 26, DM 15/12/2015, DM 4/2/2022, Codice Civile artt. 2118-2119.