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Contributi INPS fissi per artigiani e commercianti: quanto, quando e perché

Anche se non incassi niente, l'INPS ti chiede i contributi. Ecco gli importi 2024, le 4 scadenze e gli errori che possono costarti caro.

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Cos'è in due righe

Se sei artigiano o commerciante con Partita IVA individuale, l'INPS ti chiede ogni anno un contributo previdenziale a prescindere da quanto guadagni: anche se il bilancio è in rosso, anche se sei rimasto fermo per mesi. Questi contributi si chiamano "minimali" e nel 2024 ammontano a circa 4.427 euro per gli artigiani e 4.515 euro per i commercianti. Conoscere le scadenze e le regole ti evita sanzioni pesanti.

In sintesi

Costo ~4.427€/anno artigiani · ~4.515€/anno commercianti (minimale 2024)
Tempi 4 rate: 16 maggio · 20 agosto · 16 novembre · 16 febbraio
Dove a Roma INPS sede del tuo domicilio fiscale · Portale INPS con SPID/CIE
Documenti F24 con codice causale AP (artigiani) o CP (commercianti)

Perché l'INPS ti chiede contributi anche senza reddito

La gestione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) per artigiani e commercianti funziona per ripartizione: i contributi che versi oggi finanziano le pensioni di chi è già in pensione. Per garantire la sostenibilità del sistema e assicurarti una copertura pensionistica minima, la legge stabilisce che ogni iscritto deve versare contributi su un reddito minimo convenzionale, anche se il reddito reale è inferiore o pari a zero.

In pratica lo Stato ragiona così: se hai aperto una ditta individuale e sei iscritto alla Camera di Commercio, l'attività esiste e teoricamente può generare reddito. Su quel reddito minimo presunto paghi i contributi.

Nel 2024, il reddito minimo convenzionale (detto "minimale") è fissato a 18.415 euro. L'aliquota applicata è del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, a cui si aggiungono piccole quote per maternità e, nel caso dei commercianti, per l'indennizzo di cessazione attività.

Quanto paghi in base al tuo reddito (artigiani, 2024)

Se guadagni meno del minimale, paghi comunque il contributo fisso. Se guadagni di più, paghi il fisso più una quota percentuale sull'eccedenza.

Reddito d'impresa Contributi annuali circa
0€ 4.427€ (minimale)
10.000€ 4.427€ (sotto la soglia)
18.415€ 4.427€ (esattamente il minimale)
25.000€ ~6.008€ (fisso + 24% sull'eccedenza)
40.000€ ~9.607€
70.000€ ~17.176€ (con maggiorazione del 2% sopra 52.190€)

Se il reddito supera 52.190 euro, scatta una maggiorazione: l'aliquota sull'eccedenza sale dal 24% al 26% per gli artigiani e dal 24,48% al 26,48% per i commercianti.

Le 4 rate fisse e i saldi sull'eccedente

I contributi sul minimale si pagano con 4 rate uguali tramite modello F24:

Rata Importo (artigiano 2024) Scadenza
~1.107€ 16 maggio
~1.107€ 20 agosto
~1.107€ 16 novembre
~1.107€ 16 febbraio (anno successivo)

Il codice causale F24 è AP per gli artigiani e CP per i commercianti.

Se hai guadagnato più del minimale, paghi un saldo e degli acconti sull'eccedente collegati alla dichiarazione dei redditi, con scadenze analoghe all'IRPEF: il saldo dell'anno precedente più il primo acconto entro il 30 giugno, il secondo acconto entro il 30 novembre. Il codice causale per l'eccedente è AF (artigiani) o CF (commercianti).

Come si attiva la posizione INPS

Non devi fare nulla di separato: l'iscrizione alla gestione IVS avviene in automatico quando apri la Partita IVA e ti registri alla Camera di Commercio di Roma tramite la pratica telematica ComUnica. I dati vengono trasmessi direttamente all'INPS, che apre la tua posizione contributiva e ti invia entro 30-60 giorni una lettera con il codice azienda (matricola).

Per gestire la tua posizione online accedi con SPID o CIE al portale INPSCassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti: trovi scadenze, F24 precompilati e storico dei versamenti.

Riduzione del 35% se sei in regime forfettario

Se applichi il regime fiscale forfettario (Legge 190/2014), puoi richiedere all'INPS una riduzione del 35% su tutti i contributi, sia sul minimale sia sull'eccedente. Il minimale scende da circa 4.427 a circa 2.878 euro l'anno: un risparmio di circa 1.550 euro.

La riduzione non è automatica: devi presentare domanda tramite il portale INPS entro il 28 febbraio dell'anno per cui vuoi l'agevolazione. Se perdi questa scadenza, devi aspettare l'anno successivo.

Tieni presente che pagare il 35% in meno di contributi significa accumulare il 35% in meno di montante pensionistico: hai diritto alla pensione, ma l'importo mensile sarà proporzionalmente più basso.

Errori da evitare

  1. Pensare che senza reddito non ci siano contributi. Il minimale è dovuto sempre, anche con reddito zero o in perdita. L'unico modo per non pagare è cessare formalmente l'attività.
  2. Non comunicare la cessazione dell'attività. Se smetti di lavorare ma non chiudi ufficialmente la P.IVA e non ti cancelli da Camera di Commercio e INPS, i contributi continuano ad accumularsi.
  3. Lasciare i debiti INPS senza affrontarli. Le sanzioni sono dell'8,75% annuo sul dovuto; se l'INPS iscrive il debito a ruolo arriva la cartella esattoriale con aggiunta di aggio e interessi, e rischi il pignoramento e la perdita del DURC.

Casi particolari

Hai aperto la P.IVA durante l'anno? I contributi minimi vengono calcolati pro-rata: se hai aperto a luglio, devi solo 6/12 del minimale annuale.

Sei stato malato o in maternità? I contributi minimi rimangono dovuti anche durante questi periodi. Esiste un'indennità INPS per malattia e maternità, ma non esonera dal versamento dei contributi.

Sei titolare e hai anche dei collaboratori familiari? Il coniuge o i figli che lavorano abitualmente nell'impresa devono essere iscritti come coadiuvanti e pagare contributi propri, anche se non ricevono un compenso formale.

Hai attività stagionale? Non esiste un regime agevolato per le stagionali: paghi il minimale annuale intero anche se lavori solo 4-5 mesi l'anno.

Hai debiti INPS pregressi? Puoi chiedere una rateizzazione fino a 24 rate (o 36 in casi gravi) tramite il modulo SC42 sul portale INPS, oppure rateizzare le cartelle con Agenzia Entrate-Riscossione fino a 120 rate.

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: Legge 233/1990, Legge 335/1995, Legge 190/2014 art. 1 c. 77-78, Legge 208/2015, Circolari INPS annuali (Circ. 33/2024).