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Canone RAI in bolletta: come funziona e come esentarsi

Dal 2016 il canone RAI si paga nella bolletta della luce. Se non hai la TV, puoi non pagarlo — ma devi dichiararlo ogni anno. Ecco come fare.

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Cos'è in due righe

Il canone RAI è una tassa annuale che devi pagare se hai una TV in casa. Dal 2016 non arriva più un bollettino separato: viene addebitato automaticamente nella bolletta della luce, in dieci rate mensili da gennaio a ottobre. Per il 2026 l'importo è 90 euro all'anno. Se non hai la TV, puoi essere esente — ma devi comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con una dichiarazione specifica.

In sintesi

Costo 90 euro/anno (2026), in 10 rate da 9 euro in bolletta
Tempi Dichiarazione entro 31 gennaio per esenzione tutto l'anno; entro 30 giugno per il secondo semestre
Dove Online con SPID/CIE su agenziaentrate.gov.it, oppure raccomandata A/R o PEC
Documenti Codice Fiscale, documento d'identità, codice utenza e POD della bolletta elettrica

Come funziona l'addebito in bolletta

Se hai un contratto elettrico residenziale, il canone RAI viene aggiunto automaticamente alla tua bolletta della luce. Non devi fare nulla per pagarlo: parte da sola. Ricorda che si paga un solo canone per famiglia anagrafica, anche se in casa hai più televisori o più contratti elettrici.

Le rate sono addebitate da gennaio a ottobre. Le bollette di novembre e dicembre non contengono il canone.

La legge considera "TV" qualsiasi apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo: non solo i televisori tradizionali, ma anche quelli con sintonizzatore digitale terrestre (DVB-T/T2) e le smart TV dotate di sintonizzatore. Computer, tablet, smartphone e monitor senza tuner TV non rientrano nella definizione.

Come dichiarare di non avere la TV

Se in casa tua — e in nessuna delle abitazioni della tua famiglia anagrafica — non c'è alcun apparecchio TV, puoi smettere di pagare il canone presentando una dichiarazione di non detenzione (Quadro A).

Cosa fare:

  1. Scarica il modulo "Dichiarazione sostitutiva" — Quadro A dal sito Agenzia delle Entrate — Canone TV.
  2. Compila con i tuoi dati anagrafici, Codice Fiscale e la dichiarazione che nessuno nella tua famiglia anagrafica detiene TV in nessuna abitazione.
  3. Invia entro le scadenze:
    • 31 gennaio: esenzione per l'intero anno in corso
    • 30 giugno: esenzione dal secondo semestre (il primo semestre lo paghi comunque)
    • Dopo il 30 giugno: effetto solo dall'anno successivo
  4. Per l'invio puoi usare:
    • Area riservata Agenzia Entrate con SPID, CIE o CNS — il canale più rapido
    • PEC all'indirizzo indicato sul sito dell'Agenzia per il Quadro A
    • Raccomandata A/R senza busta a: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - SAT, Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22 - 10121 Torino
    • Tramite CAF o patronato (gratuito o con contributo simbolico)

La dichiarazione è valida per l'anno in cui viene presentata. Verifica le condizioni aggiornate per capire se va rinnovata ogni anno.

Attenzione: se dichiari di non avere la TV ma ce l'hai, rischi la sanzione penale per falsa dichiarazione (DPR 445/2000) più il recupero del canone arretrato e sanzioni amministrative da 500 a 2.000 euro.

Esenzione per chi ha più di 75 anni

Se hai compiuto 75 anni e il reddito familiare tuo e del coniuge convivente non supera 8.000 euro annui (e non hai conviventi con reddito proprio, a parte il coniuge e il personale domestico), hai diritto all'esenzione totale dal canone.

Per richiederla:

  1. Compila il modulo "Dichiarazione sostitutiva esenzione over 75" (disponibile su agenziaentrate.gov.it).
  2. Allega copia del documento d'identità e documentazione reddituale (CU, 730 o modello Redditi PF).
  3. Invia con gli stessi canali della dichiarazione di non detenzione.

L'esenzione è permanente fino a variazione dei requisiti. Per ottenerla dall'inizio dell'anno, presenta entro il 31 gennaio; per il secondo semestre entro il 31 luglio. Se la situazione reddituale cambia, hai l'obbligo di comunicarlo.

Cosa fare se sei appena arrivato a Roma

Se hai attivato un contratto elettrico residenziale, il canone RAI viene addebitato automaticamente dal mese successivo all'attivazione. Se non hai la TV, presenta subito la dichiarazione di non detenzione per bloccare l'addebito. Gli importi già addebitati prima della dichiarazione non sono rimborsabili, salvo errori.

Per inviare la dichiarazione ti serve il Codice Fiscale, il POD (il codice che inizia con IT000E, che trovi in bolletta) e il codice utenza del contratto elettrico.

Errori da evitare

  1. Pensare che una smart TV non sia soggetta al canone. Quasi tutte le smart TV hanno un sintonizzatore digitale terrestre integrato: in quel caso il canone è dovuto, indipendentemente da come usi il televisore.
  2. Non fare la dichiarazione di non detenzione credendo "tanto non controllano". L'Agenzia delle Entrate incrocia i dati con l'anagrafe e i contratti elettrici. Se riscontra irregolarità, recupera il canone con interessi e sanzioni.
  3. Credere di poter "disdire" la RAI come fosse un abbonamento commerciale. Il canone è una tassa, non un contratto privato. L'unico modo per non pagarlo è dichiarare l'assenza dell'apparecchio.

Casi particolari

Più contratti elettrici: se hai due contratti intestati allo stesso Codice Fiscale nella stessa residenza, verifica che il canone venga addebitato su uno solo.

Seconda casa: se hai un secondo contratto elettrico residenziale intestato a te ma sei residente altrove, non paghi un secondo canone. Si paga sempre un solo canone per famiglia anagrafica.

Coinquilini con residenze diverse: il canone è a carico dell'intestatario del contratto luce. Se le residenze anagrafiche sono separate, ognuno risponde per il proprio contratto.

Chi non ha contratto elettrico domestico (contratti condominiali o situazioni particolari): il canone si paga con modello F24 (codice tributo TVRI o RICA) oppure con bollettino postale sul conto 2105 intestato a "ABBONAMENTO RAI — TORINO".

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: R.D.L. 246/1938, Legge 208/2015 commi 152-160, DM 13/05/2016 n. 94, Legge 244/2007 art. 1 comma 132 (esenzione over 75), DPR 445/2000 (sanzioni dichiarazioni mendaci).