RomaFacile.
Inizia
Aprire impresa

Assumere un lavoratore straniero extra-UE a Roma

Già in Italia con permesso valido o ancora all'estero? Due percorsi molto diversi. Scopri documenti, verifiche obbligatorie e le sanzioni da evitare.

·
assunzione-stranieriextra-uepermesso-soggiornosportello-unico-immigrazionedecreto-flussi

Cos'è in due righe

Assumere un cittadino extra-UE richiede una verifica fondamentale prima di qualsiasi contratto: il permesso di soggiorno deve essere valido e deve autorizzare il lavoro subordinato. Se il lavoratore è già in Italia con il permesso giusto, la procedura è quasi identica a quella per un italiano. Se è ancora all'estero, servono il Decreto Flussi e il nulla osta del Sportello Unico Immigrazione: tempi da tre a sei mesi.

In sintesi

Costo Contratto e UNILAV gratuiti. Decreto Flussi: marca da bollo 16 € + permesso di soggiorno ~116,92 € (a carico del lavoratore o del datore).
Tempi Lavoratore già in Italia: immediato. Nuovo ingresso dall'estero: 3-6 mesi.
Dove a Roma SUI Prefettura — Via Ostiense 131/L · Questura Ufficio Immigrazione — Via Teofilo Patini 23
Documenti Permesso di soggiorno originale, passaporto, codice fiscale, comunicazione UNILAV, DURC

Prima di tutto: identifica il caso

Hai tre situazioni possibili, e il percorso cambia molto.

Caso A — Straniero extra-UE già in Italia con permesso valido. Procedura semplificata: verifichi il permesso, stipuli il contratto, invii la comunicazione UNILAV come faresti con qualsiasi dipendente.

Caso B — Straniero extra-UE ancora all'estero. Servono la partecipazione al Decreto Flussi, il nulla osta del Sportello Unico Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Roma e il visto d'ingresso. I tempi complessivi sono di tre-sei mesi.

Caso C — Cittadino UE, SEE o Svizzero. Nessuna procedura speciale. Si assume esattamente come un italiano, con sola comunicazione UNILAV.

Caso A: il lavoratore è già in Italia

Quali permessi consentono il lavoro subordinato

Prima di fare qualsiasi offerta, controlla che il permesso del candidato rientri in una di queste categorie:

  • Permesso per lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato)
  • Permesso per lavoro autonomo
  • Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno)
  • Permesso per motivi familiari
  • Permesso per studio (massimo 24 ore settimanali, 1.040 ore/anno)
  • Permesso per asilo politico, protezione internazionale o protezione speciale
  • Permesso per casi speciali (vittime di tratta, violenza domestica, calamità, cure per gravi malattie)
  • Permesso per attesa cittadinanza o per attesa occupazione
  • Carta Blu UE (lavoratori altamente qualificati)

Non consentono il lavoro subordinato: permesso per turismo, affari, residenza elettiva, missione religiosa o gara sportiva.

Come verificare il permesso

Chiedi sempre l'originale del documento, mai una fotocopia. Verifica la data di scadenza, la tipologia e la coerenza tra foto e persona. Se il permesso è scaduto ma il lavoratore ha presentato il rinnovo in tempo, la ricevuta postale del kit giallo Poste Italiane è sufficiente per procedere: il rapporto di lavoro è regolare durante tutto il periodo di attesa.

Conserva una copia del permesso nel fascicolo personale del lavoratore e aggiornala a ogni rinnovo.

La procedura di assunzione

  1. Verifica il permesso di soggiorno (vedi sopra).
  2. Esegui la visita medica preventiva se la mansione lo richiede.
  3. Organizza la formazione sulla sicurezza secondo il D.Lgs 81/2008.
  4. Stipula il contratto di lavoro in forma scritta.
  5. Invia la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego entro il giorno prima dell'inizio attività.
  6. Registra il lavoratore all'INPS e all'INAIL come faresti con qualsiasi dipendente.
  7. Se il lavoratore aveva un permesso per studio o altro motivo non lavorativo, valuta la conversione in permesso per lavoro subordinato tramite il SUI.

Il lavoratore straniero ha gli stessi diritti di un italiano: retribuzione da CCNL, ferie, malattia, maternità, NASpI, pensione, sicurezza sul lavoro, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Il divieto di discriminazione è sancito dall'art. 43 del D.Lgs 286/1998.

Caso B: nuovo ingresso dall'estero (Decreto Flussi)

Come funziona

Il Decreto Flussi è il provvedimento annuale del Governo che stabilisce quanti lavoratori stranieri possono entrare in Italia per lavoro e in quali categorie. Per il triennio 2023-2025 (DPCM 27/09/2023) sono previsti 452.000 ingressi complessivi.

La procedura si svolge così:

  1. Presenti la domanda di nulla osta al lavoro sul portale nullaostalavoro.dlci.interno.it nel giorno del Click Day (di solito dicembre-gennaio).
  2. Il SUI della Prefettura di Roma esamina la domanda: 30-60 giorni.
  3. Se approvata, ottieni il nulla osta e lo trasmetti al lavoratore all'estero.
  4. Il lavoratore richiede il visto d'ingresso al Consolato italiano nel suo Paese: altri 30-60 giorni.
  5. Il lavoratore arriva in Italia entro 8 giorni dal rilascio del visto.
  6. Entrambi firmate il contratto di soggiorno presso il SUI in Prefettura.
  7. Il lavoratore richiede il permesso di soggiorno in Questura tramite i kit postali Poste Italiane.
  8. Si parte con il lavoro.

Requisiti del datore di lavoro

Per accedere al Decreto Flussi devi dimostrare: capacità economica adeguata (reddito almeno doppio rispetto all'assegno sociale), DURC regolare, idoneità alloggiativa per il lavoratore, assenza di condanne per favoreggiamento all'immigrazione clandestina o caporalato, rispetto del CCNL di settore.

Sportelli di riferimento a Roma

SUI — Sportello Unico Immigrazione Prefettura di Roma Via Ostiense 131/L, 00154 Roma · Tel. 06 5743022 · Email: sui.roma@interno.it Portale telematico: ali.dlci.interno.it

Questura di Roma — Ufficio Immigrazione Via Teofilo Patini 23, 00155 Roma · Tel. 06 46861 · Numero verde: 800 309 309 Sito: questure.poliziadistato.it/roma

Errori da evitare

  1. Accettare fotocopie del permesso. Hai l'obbligo di verificare l'originale. Una copia non ha valore ai fini della tua responsabilità come datore.
  2. Assumere con permesso scaduto senza ricevuta di rinnovo. Se il lavoratore non ha la ricevuta postale del kit di rinnovo, il rapporto di lavoro è irregolare e scattano le sanzioni.
  3. Non controllare la categoria del permesso. Un permesso per turismo o affari non consente il lavoro subordinato. Verificare la tipologia prima del contratto è un tuo obbligo di legge.

Casi particolari

Permesso in rinnovo. Se il lavoratore ha presentato il rinnovo prima della scadenza (o entro 60 giorni dopo), puoi assumerlo o mantenerlo in servizio. Il rapporto è regolare a tutti gli effetti durante l'attesa.

Richiedenti asilo. Possono lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, sono equiparati ai lavoratori italiani.

Studenti stranieri. Possono lavorare per un massimo di 24 ore settimanali (1.040 ore/anno). Se superi queste soglie, il contratto non è regolare.

Lavoratori stagionali. Esistono quote dedicate nel Decreto Flussi per agricoltura e turismo, con permessi fino a 9 mesi.

Colf e badanti. Categoria con regole proprie: quote specifiche nel Decreto Flussi, contratto CCNL Domestico, gestione INPS con versamenti trimestrali.

Carta Blu UE (altamente qualificati). Per profili con titolo universitario e contratto di almeno un anno, i tempi sono ridotti e le quote del Decreto Flussi non si applicano.

Cessazione del rapporto. Quando il rapporto finisce, comunica la cessazione al SUI entro 5 giorni. Il lavoratore ha diritto a un permesso per attesa occupazione della durata di 12 mesi (rinnovabile, o fino alla fine della NASpI).

Sanzioni per assunzione irregolare

Le conseguenze di un'assunzione senza permesso valido sono severe. Il D.Lgs 109/2012 prevede:

  • Sanzione amministrativa: da 500 a 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare
  • Sanzione penale: arresto da 6 mesi a 3 anni più multa di 5.000 euro
  • Maxisanzione lavoro nero: da 5.000 a 50.000 euro
  • Decadenza da agevolazioni fiscali e contributive
  • Sospensione dell'attività imprenditoriale
  • Esclusione da appalti pubblici fino a 2 anni

In caso di caporalato (art. 603-bis CP): reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore sfruttato.

Fonti ufficiali

Riferimenti normativi: D.Lgs 25/07/1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione); DPR 31/08/1999 n. 394; Legge 30/07/2002 n. 189 (Bossi-Fini); DL 13/2023 conv. Legge 50/2023 (Decreto Cutro); DPCM 27/09/2023 (Decreto Flussi 2023-2025); D.Lgs 16/07/2012 n. 109 (sanzioni datori); Direttiva UE 2009/52/CE.