Assegno Sociale over 67 a Roma: guida per anziani stranieri
538,68€ al mese senza contributi versati. Chi ha diritto, i 10 anni di residenza, il permesso necessario e come fare domanda all'INPS.
Cos'è in due righe
L'Assegno Sociale è una prestazione mensile dell'INPS per le persone con almeno 67 anni e redditi bassi. Non richiede anni di contributi versati: è un sostegno economico minimo garantito dallo Stato a chi non ha una pensione sufficiente. L'importo 2026 è 538,68€ al mese per 13 mensilità, pari a 7.002,84€ annui. Per i cittadini stranieri extra-UE si aggiungono due requisiti fondamentali: 10 anni di residenza continuativa in Italia e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In sintesi
| Costo | Gratuito (anche tramite Patronato) |
| Tempi | Domanda da 1 mese prima dei 67 anni. Pagamento dal mese successivo alla domanda. Istruttoria INPS 60-120 giorni. |
| Dove a Roma | Online su inps.it con SPID/CIE, oppure Patronato gratuito, oppure contact center 803 164 |
| Documenti | Documento identità, permesso UE lungo periodo, CF, certificato residenza storico, dichiarazione reddituale, IBAN intestato al richiedente |
| Importo 2026 | 538,68€/mese x 13 mensilità = 7.002,84€ annui |
Chi può richiederlo
Per avere l'assegno devi soddisfare tutti i requisiti che seguono.
Hai almeno 67 anni. L'età minima vale per tutti, italiani e stranieri. Puoi presentare la domanda già un mese prima del compleanno: il pagamento inizia dal mese successivo al compimento dei 67 anni, quindi è importante non arrivare tardi.
Hai redditi bassi o nulli. Se sei solo, il tuo reddito annuo deve essere sotto 7.002,84€ per ricevere l'assegno pieno. Se sei sposato, si somma il reddito del coniuge e la soglia sale a 14.005,68€. Se il reddito è zero, prendi l'assegno pieno; se è parziale, ricevi la quota differenziale — cioè la differenza fino alla soglia. Non contano la casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento, i trattamenti di fine rapporto e i sussidi assistenziali come ADI o SFL.
Sei straniero extra-UE: ti servono 10 anni di residenza continuativa. La legge 388/2000 (art. 80 c. 19) richiede che tu abbia vissuto in Italia in modo legale e continuativo per almeno 10 anni prima della domanda. Brevi assenze all'estero per vacanze o visite familiari non interrompono il conteggio. Invece, se sei stato cancellato dall'anagrafe per un'assenza prolungata (oltre 12 mesi continuativi), il conteggio riparte da zero.
Sei straniero extra-UE: ti serve il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Un normale permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare non è sufficiente. Serve il permesso UE lungo periodo (ex carta di soggiorno), che si chiede in Questura dopo cinque anni di residenza regolare. Se non lo hai ancora, ottienilo prima di fare domanda per l'assegno sociale.
Sei cittadino UE o SEE? Non hai il vincolo dei 10 anni grazie al principio di parità di trattamento UE.
Sei rifugiato riconosciuto o hai protezione sussidiaria? Non ti si applica il requisito dei 10 anni (prassi INPS confermata da Corte Costituzionale n. 52/2022). Ti basta il titolo di soggiorno rilasciato per rifugio o protezione sussidiaria.
Documenti necessari
- Carta d'identità o passaporto in corso di validità
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (fronte/retro), oppure documento equivalente per UE, rifugiati o familiari di cittadino UE
- Codice Fiscale
- Certificato di residenza storico del Comune di Roma, che attesta i 10 anni continuativi (gratuito se richiesto per uso pensione)
- Dichiarazione reddituale (modello RED compilato al CAF) o autocertificazione dei redditi tuoi e del coniuge
- Modello AGO (autocertificazione INPS su situazione anagrafica e reddituale)
- IBAN intestato a te
- Stato di famiglia (anche autocertificato)
- Atto di matrimonio o autocertificazione stato civile
- Se hai pensioni estere: documentazione degli importi convertiti in euro
Come fare la domanda passo per passo
Un mese prima dei 67 anni: verifica i requisiti. Vai a un Patronato gratuito (ACLI, INCA, ITAL, INAS, ENASCO) con i tuoi documenti. Il consulente controlla se hai i 10 anni di residenza, se il permesso UE lungo periodo è valido e se i tuoi redditi rientrano nella soglia. Meglio farlo con anticipo: se il permesso è scaduto, hai il tempo di rinnovarlo prima di fare domanda.
Richiedi il certificato di residenza storico. Puoi scaricarlo online dal portale Anagrafe Roma Capitale con SPID o CIE, oppure andare allo sportello dell'Anagrafe Centrale (Via Petroselli 50) o in una delle 15 Anagrafi Municipali. Per uso pensione è gratuito; per altri usi si paga la marca da bollo da 16€.
Presenta la domanda all'INPS. Hai tre possibilità:
- Online su inps.it nell'area MyINPS, sezione "Pensione di cittadinanza, Assegno sociale, Pensione sociale": carichi i documenti scansionati in PDF.
- Tramite Patronato gratuito: portano avanti tutta la pratica per te senza nessun costo. I Patronati a Roma includono INCA CGIL (Via Buonarroti 12), ITAL UIL (Via Po 162), ACLI (Via Marcora 18/20), INAS CISL (Via Po 21), ENASCO Confcommercio (Viale Pasteur 10).
- Contact center INPS: chiama l'803 164 (gratuito da fisso, lun-ven 8-20, sab 8-14) oppure lo 06 164164 da cellulare.
L'INPS istruisce la pratica in 60-120 giorni, incrociando i dati con ANPR, Anagrafe Tributaria e il sistema dei permessi di soggiorno. Se manca qualcosa, l'INPS ti chiede integrazioni: rispondi entro 30 giorni.
Il pagamento parte dal mese successivo alla domanda, non dal compleanno. Le 13 mensilità arrivano il primo giorno bancabile di ogni mese sul tuo IBAN.
Errori da evitare
- Non presentare la domanda troppo presto. L'INPS accetta la domanda al massimo un mese prima dei 67 anni. Inviarla prima porta al rigetto automatico.
- Verifica il permesso UE lungo periodo prima di tutto. Se non ce l'hai, l'INPS respinge la domanda. Chiedi alla Questura di Roma - Ufficio Immigrazione con anticipo.
- Rispondi al modello RED ogni anno. L'INPS invia ogni anno un modulo per verificare i redditi. Se non rispondi entro 60 giorni, il pagamento viene sospeso automaticamente.
- Non dichiarare redditi falsi o incompleti. L'INPS verifica con l'Anagrafe Tributaria e con le banche dati estere tramite convenzioni internazionali. Dichiarare il falso porta al recupero delle somme e a conseguenze penali.
- Non confondere l'assegno sociale con la Pensione di Cittadinanza, abrogata il 31 dicembre 2023. Sono prestazioni diverse.
- Ricorda che l'assegno non è esportabile. Se ti trasferisci definitivamente all'estero, perdi il diritto. Assenze superiori a 29 giorni continuativi portano alla sospensione; dopo un anno di assenza ininterrotta, l'assegno cessa.
Casi particolari
Hai una pensione estera. La pensione del tuo Paese d'origine conta come reddito (convertita in euro al cambio BCE). Se è inferiore a 538,68€ al mese, hai diritto alla quota differenziale: per esempio, con una pensione di 200€ al mese ricevi dall'INPS i restanti 338,68€ per arrivare al minimo vitale.
Hai vissuto qualche periodo all'estero negli ultimi 10 anni. Brevi assenze per vacanze o visite non interrompono la continuità. Se invece sei stato cancellato dall'anagrafe italiana per un'assenza superiore a 12 mesi, il conteggio ricomincia da capo.
Hai una pensione INPS bassa, non zero. Se ricevi una pensione di vecchiaia italiana inferiore alla soglia, non si chiede l'assegno sociale ma una prestazione diversa (maggiorazione sociale o integrazione al trattamento minimo). Il Patronato può aiutarti a capire qual è la soluzione più adatta.
Sei coniuge di italiano o hai figli italiani. Questo non ti esime dal requisito dei 10 anni: la legge 388/2000 non prevede eccezioni per i legami familiari con cittadini italiani. I cittadini UE invece non hanno questo vincolo.
Puoi cumulare l'assegno con l'indennità di accompagnamento. Se hai una grave invalidità riconosciuta, puoi ricevere entrambe le prestazioni: l'assegno sociale (legato al reddito) e l'indennità di accompagnamento (562,70€/mese nel 2026, non legata al reddito).
Fonti ufficiali
- INPS — Assegno Sociale
- INPS — Importi Assegno Sociale 2026
- INPS — Rivalutazione Pensioni 2026
- Ministero Interno — Permesso UE soggiornanti lungo periodo
- Roma Capitale — Anagrafe
- Corte Costituzionale sentenza 50/2019
Riferimenti normativi: Legge 8 agosto 1995 n. 335 art. 3 c. 6; Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 80 c. 19; D.Lgs. 286/1998 art. 9; DL 25 giugno 2008 n. 112 conv. L. 133/2008; L. 22 dicembre 2011 n. 214 art. 24; Sentenza Corte Cost. n. 50/2019; Sentenza Corte Cost. n. 52/2022; Circolare INPS n. 5 del 14 gennaio 2026.