ADI e residenza: quanti anni servono agli stranieri
Servono 5 anni di residenza, di cui 2 continuativi. Non più 10: la Corte Costituzionale ha bocciato la norma originaria come discriminatoria.
Cos'è in due righe
Per richiedere l'Assegno di Inclusione (ADI) da straniero, devi essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Questa è la regola in vigore oggi. Il DL 48/2023 prevedeva originariamente 10 anni, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato quel requisito incostituzionale con la sentenza n. 76/2025.
In sintesi
| Residenza richiesta | 5 anni totali, di cui 2 continuativi immediatamente prima della domanda |
| Come si conta | Dall'iscrizione anagrafica al Comune, non dalla data del permesso |
| Documento principale | Certificato storico di residenza (gratuito online via ANPR o Comune di Roma) |
| Tempi certificato | Immediato online, 1-7 giorni allo sportello |
| Costo certificato | Gratuito online; esenzione bollo anche allo sportello se richiesto per assistenza sociale |
La regola attuale: 5 anni di cui 2 continuativi
Il requisito che conta oggi è preciso:
- devi essere residente in Italia per almeno 5 anni (anche non tutti di fila)
- negli ultimi 24 mesi prima della domanda, la residenza deve essere ininterrotta
I 5 anni complessivi possono includere periodi non continui — per esempio: 3 anni di residenza, poi un anno all'estero, poi altri 2 anni in Italia. Ma gli ultimi 2 anni devono essere senza interruzioni.
Un punto fondamentale: la residenza si calcola dall'iscrizione anagrafica in un Comune italiano, non dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno. Se sei stato in Italia con permesso ma senza iscriverti all'anagrafe del Comune, quel periodo non conta.
Perché la norma è cambiata: la storia dei 10 anni
Quando il governo ha istituito l'ADI con il DL 48/2023, l'art. 2 comma 2 prevedeva che il richiedente fosse "residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo". Una soglia quasi doppia rispetto al vecchio Reddito di Cittadinanza.
Quella norma è stata criticata fin dall'inizio da associazioni di tutela dei migranti (tra cui ASGI), da organizzazioni come Caritas e ActionAid, e da diversi tribunali ordinari — tra cui quelli di Milano e Torino — che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76/2025, ha dato ragione ai ricorrenti e ha dichiarato illegittimo il requisito dei 10 anni per violazione di:
- Art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza): la soglia era sproporzionata e creava una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri rispetto ai cittadini italiani
- Art. 38 della Costituzione (assistenza sociale): l'ADI è una misura di contrasto alla povertà e non può essere svuotata da un requisito così alto
- Direttiva UE 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, che impone parità di trattamento con i cittadini nazionali per le prestazioni sociali essenziali
- Direttiva UE 2011/95/UE sulla parità di trattamento per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
Il requisito è tornato a 5 anni di cui 2 continuativi, in linea con il precedente Reddito di Cittadinanza e con il diritto europeo.
La sentenza ha anche effetto retroattivo sulle domande respinte per il solo requisito dei 10 anni. Se la tua domanda era stata rifiutata per questo motivo, puoi ripresentarla o valutare un ricorso amministrativo.
A chi si applica il requisito di residenza
Non tutti gli stranieri possono sommare i 5 anni di residenza per l'ADI. Il requisito si applica solo a chi ha uno status idoneo:
| Status | Vale per l'ADI? |
|---|---|
| Cittadino italiano | Si |
| Cittadino UE iscritto in anagrafe | Si |
| Familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno | Si |
| Soggiornante di lungo periodo UE (ex carta di soggiorno) | Si |
| Rifugiato (status riconosciuto) | Si |
| Protezione sussidiaria | Si |
| Permesso lavoro subordinato (senza permesso UE-LP) | No |
| Permesso famiglia | No |
| Permesso studio | No |
| Richiedente asilo in attesa di decisione | No |
| Protezione temporanea (es. Ucraina) | No |
| Protezione speciale | No |
Come dimostrare la residenza a Roma
Il documento che INPS chiede per verificare i 5 anni è il certificato storico di residenza. Non il certificato di residenza normale (che fotografa solo il momento attuale), ma quello che riporta tutta la tua storia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.
Puoi ottenerlo in due modi:
Online (gratuito):
- tramite il portale ANPR — Anagrafe Nazionale Popolazione Residente con SPID, CIE o CNS. L'ANPR raccoglie i dati di tutti i Comuni italiani, quindi anche se hai vissuto a Roma e poi a Milano, il certificato include tutto.
- tramite il portale Roma Capitale con SPID
Allo sportello:
- Anagrafe Centrale (Via Petroselli 50, Roma) o Anagrafe Municipale del tuo Municipio
- Se il certificato è richiesto per assistenza sociale (come l'ADI), hai diritto all'esenzione dal bollo: specificalo allo sportello
I tempi sono immediati online, da 1 a 7 giorni allo sportello.
Cosa interrompe la continuità della residenza
Alcune situazioni azzerano il periodo continuativo e ti costringono a ricominciare da zero:
Cancellazione anagrafica per irreperibilità. Se il Comune non ti trova al tuo indirizzo in due visite, può cancellarti d'ufficio. La continuità si interrompe. Devi re-iscriverti e i 2 anni ripartono.
Trasferimento all'estero. Se ti iscrivi all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) o comunque sposti la residenza fuori dall'Italia, la continuità cessa. Al rientro devi ricominciare i 2 anni.
Cosa NON interrompe la continuità. Il trasferimento tra Comuni italiani non conta come interruzione: cambia solo il Comune, ma sei sempre residente in Italia. Anche brevi assenze per vacanze o viaggi non interrompono la residenza, se non c'è stata una variazione ufficiale di indirizzo.
Errori da evitare
- Non confondere permesso di soggiorno e residenza anagrafica. Avere il permesso non equivale automaticamente a essere residente. La residenza richiede l'iscrizione formale all'anagrafe del Comune, con verifica dell'effettiva dimora.
- Non chiedere il certificato di residenza normale invece di quello storico. Il certificato storico è quello che riporta tutti i periodi, anche quelli passati. E' il documento corretto per dimostrare i 5 anni.
- Non dichiarare una residenza falsa. Risultare residenti a un indirizzo dove non si vive davvero è falso ideologico (art. 483 del codice penale) e causa la decadenza dall'ADI oltre a conseguenze penali.
Casi particolari
Hai vissuto in più Comuni italiani? Non è un problema. Il certificato ANPR raccoglie il tuo storico residenziale da tutti i Comuni d'Italia. Puoi sommare i periodi trascorsi a Roma, Milano, Torino o qualsiasi altro Comune.
Sei rifugiato e vuoi sapere da quando conti la residenza? Dal giorno in cui ti sei iscritto all'anagrafe del Comune italiano, non dalla data del riconoscimento dello status. Devi comunque arrivare a 5 anni totali di cui 2 continuativi.
La tua domanda ADI era stata rifiutata per i 10 anni? Dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 76/2025, puoi ripresentare domanda. Valuta anche l'assistenza di un patronato gratuito (ACLI, INCA-CGIL, ITAL-UIL, INAS-CISL) per verificare se hai diritto agli arretrati tramite ricorso amministrativo.
Vuoi confrontare il requisito di residenza con altri benefici?
| Beneficio | Residenza richiesta |
|---|---|
| ADI | 5 anni di cui 2 continuativi |
| SFL — Supporto Formazione e Lavoro | 5 anni di cui 2 continuativi |
| Assegno Unico Universale | 2 anni continuativi |
| Bonus sociale bollette | Residenza in Italia, nessun minimo di anni |
| Indennita di accompagnamento | Residenza in Italia, nessun minimo di anni |
Fonti ufficiali
- Corte Costituzionale — Sentenze
- INPS — Assegno di Inclusione
- Ministero del Lavoro — ADI
- Normattiva — DL 48/2023
- ANPR — Anagrafe Nazionale
- Roma Capitale — Anagrafe e certificati
Riferimenti normativi: DL 48/2023 art. 2 c. 2 lett. a, Legge 85/2023, Sentenza Corte Costituzionale n. 76/2025, Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2022, Costituzione artt. 3 e 38, Direttiva UE 2003/109/CE art. 11, Direttiva UE 2011/95/UE artt. 28-29, Dlgs 286/1998 art. 41.