Amministratore di Sostegno a Roma: come richiederlo
Hai un familiare anziano o fragile che non riesce più a gestire da solo banca, pensione o cure? L'AdS è lo strumento giusto: ecco come ottenerlo al Tribunale di Roma.
Cos'è in due righe
L'Amministratore di Sostegno (AdS) è una persona nominata dal Giudice Tutelare per affiancare chi, a causa di malattia, vecchiaia o disabilità, non riesce più a gestire da solo i propri affari: il conto in banca, la pensione, le bollette, i contratti, le decisioni mediche. A differenza dell'interdizione, il beneficiario non perde la capacità di agire: l'AdS interviene solo dove serve, nel rispetto della sua autonomia e dignità.
In sintesi
| Costo | Esente da contributo unificato. Marca da bollo: 27€. Avvocato non obbligatorio. Patrocinio gratuito se ISEE sotto 12.838,01€. |
| Tempi | Urgente: 7-30 giorni. Procedura ordinaria: 60-120 giorni. |
| Dove a Roma | Tribunale Ordinario di Roma, Viale Giulio Cesare 54 – Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano terra. Lun-Ven 9:00-12:30. |
| Documenti | Certificato medico, documenti d'identità del beneficiario, stato di famiglia, elenco beni, ISEE (se si chiede patrocinio gratuito). |
Che cosa fa l'Amministratore di Sostegno
Il decreto del Giudice definisce con precisione i confini dell'incarico: l'AdS può assistere il beneficiario in certi atti (firma insieme a lui), oppure sostituirlo dove non è in grado di agire da solo (firma al posto suo). Tutto il resto rimane nella piena disponibilità della persona assistita.
Ogni 12 mesi l'AdS presenta al Giudice un rendiconto economico e una relazione sulle condizioni del beneficiario. Senza rendiconto il Giudice può rimuoverlo dall'incarico.
L'AdS è la risposta della Legge 6/2004 a una semplice domanda: come proteggere una persona fragile senza privarla della sua identità giuridica? Per questo oggi è lo strumento preferito dalla magistratura, mentre l'interdizione viene applicata solo in casi eccezionali.
Chi può fare il ricorso
Non serve aspettare che la situazione diventi grave. Il ricorso al Giudice Tutelare può essere presentato da:
- il beneficiario stesso (anche in anticipo, per designare chi vorrebbe come AdS in futuro)
- il coniuge, il convivente di fatto o il partner unito civilmente
- i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, cugini
- gli affini entro il 2° grado: suocero/a, cognato/a, genero, nuora
- il Pubblico Ministero
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in carico la persona (hanno l'obbligo di segnalare al PM quando rilevano la necessità)
Come si svolge la procedura
Passo 1 – Raccogli i documenti. Serve un certificato medico che descriva la patologia e la riduzione dell'autonomia (può farlo il medico di famiglia, uno specialista o un geriatra ASL, in molti casi gratuitamente). Aggiungi il documento d'identità e il codice fiscale del beneficiario, lo stato di famiglia, un elenco dei suoi beni principali (casa, conti, pensione) e, se richiedi il patrocinio gratuito, l'ISEE.
Passo 2 – Compila il ricorso. Il modello ufficiale è disponibile sul sito del Tribunale di Roma. Nel ricorso devi indicare: le generalità del beneficiario, il tuo legame con lui, la patologia che ne limita l'autonomia, il nome della persona che proponi come AdS, e l'elenco degli atti per cui serve assistenza o rappresentanza. Non è obbligatorio un avvocato: puoi presentare il ricorso da solo o con l'aiuto di un patronato (CAF, ACLI, INCA).
Passo 3 – Deposita in cancelleria. Porta il ricorso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di Roma, Viale Giulio Cesare 54, piano terra. Orari: Lun-Ven 9:00-12:30. Porta anche la marca da bollo da 27€. Il contributo unificato non è dovuto.
Passo 4 – Audizione del beneficiario. Il Giudice è obbligato per legge a sentire personalmente la persona che sarà assistita, anche recandosi a domicilio o in ospedale se non può spostarsi. È il momento in cui si valutano le sue condizioni reali e, soprattutto, i suoi desideri.
Passo 5 – Decreto di nomina. Il Giudice emette un decreto che indica il nome dell'AdS, la durata dell'incarico e l'elenco preciso degli atti che può compiere. L'AdS presta giuramento davanti al Giudice e il decreto viene annotato all'Anagrafe del Comune di residenza del beneficiario.
Errori da evitare
- Firmare documenti al posto del beneficiario prima della nomina ufficiale. Finché il decreto non è emesso, qualsiasi firma in suo nome non ha valore legale e può configurare un reato.
- Usare il conto del beneficiario per spese personali. Il patrimonio dell'assistito va gestito esclusivamente nel suo interesse. Il Giudice controlla ogni anno attraverso il rendiconto.
- Vendere immobili o fare atti straordinari senza autorizzazione del Giudice. Mutui, vendite di immobili, accettazione o rinuncia a eredità, liti giudiziarie: tutti questi atti richiedono un'autorizzazione specifica. Senza di essa l'atto è annullabile.
Casi particolari
Anziano in RSA o in ospedale. Se il beneficiario non può presentarsi in tribunale, il Giudice si reca lui al domicilio, in RSA o in ospedale per l'audizione. Allega al ricorso un certificato medico che attesti l'impossibilità a spostarsi.
Conflitto tra familiari. Se i parenti non si accordano sul nome dell'AdS, il Giudice sente tutti e, in caso di contrasto irrisolvibile, nomina spesso un terzo neutrale, tipicamente un avvocato iscritto nell'apposito elenco del Tribunale di Roma.
Anziano solo, senza familiari. La segnalazione parte di solito dai Servizi Sociali del Municipio o dal medico di famiglia. Il Giudice nomina un AdS volontario (associazioni, professionisti iscritti agli elenchi del tribunale) oppure un AdS pubblico.
Persona che si oppone alla nomina. Il Giudice valuta la reale capacità di intendere del beneficiario. Se l'opposizione è consapevole e non c'è un rischio grave, il ricorso può essere rigettato. In situazioni critiche il Giudice nomina comunque l'AdS con i limiti strettamente necessari.
Vuoi designare in anticipo il tuo AdS. La legge ti consente di indicare per iscritto, mentre sei ancora in piena capacità, chi vorresti come tuo Amministratore di Sostegno in caso di futura incapacità. Lo puoi fare con un atto pubblico dal notaio o con una scrittura privata autenticata. Il Giudice è tenuto a rispettare questa scelta, salvo gravi motivi.
Fonti ufficiali
- Ministero della Giustizia – Riforma Cartabia
- Ministero della Giustizia – Famiglia e minorenni
- Tribunale Ordinario di Roma
- Legge 6/2004 – Normattiva
- Roma Capitale – Servizi sociali
- Regione Lazio – Salute (ASL e distretti)
Riferimenti normativi: Legge 9 gennaio 2004 n. 6; Codice Civile artt. 404-413, 374-376; Codice di Procedura Civile artt. 712, 720-bis; DLgs 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia); Legge 22 dicembre 2017 n. 219 (DAT).